Civil procedure case dismissed as extinguished by law due to lack of opposition to tax debt declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because the taxpayer failed to oppose the tax authority's declaration of debt extinction. The lower court ruled that the absence of a formal objection meant the legal process ended automatically under specific tax code provisions. Consequently, the appeal was dismissed as the underlying dispute had already terminated by operation of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The civil procedure is extinguished if the taxpayer does not request the fixing of a hearing within the prescribed time limits following the transmission of the tax debt declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20946/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro COVIELLO GIUSEPPA, rappresentata e difesa, nel precedentegiudizio, dal Dott. CARMINE LUIGI CONFORTI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNOn.1863/05/2022 depositata il 16/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 09/10/2024 I