Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished, ruling that the procedural timeline mandated by the new law had automatically terminated the case. The lower court found that the absence of a formal denial of the tax assessment meant the proceedings ended by operation of law. Consequently, the appeal was dismissed as the substantive dispute was already resolved through the statutory extinction mechanism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The court establishes that tax proceedings automatically extinguish when the prescribed time limits for declaring the case closed elapse without a formal denial, rendering further appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17946/2022 R.G. proposto da : FOGLIA MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALZANO ALFREDO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro ADE DIR. PROV. SALERNO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNOn.328/12/2022 depositata il 11/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 08/10/2024 Il Presidente Titolare CIRILLO ETTORE