Court dismisses appeal against tax notice due to lack of standing under specific statutory exceptions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible due to a lack of legal standing to challenge the tax notice. Although the lower court accepted the complaint regarding improper notification and interest calculations, the Supreme Court ruled that the notice is only impugnable under strict statutory conditions. Since the taxpayer failed to demonstrate any of the required prejudicial interests, the appeal was dismissed without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 bis del d.L. 146/2021; The tax notice is not impugnable unless the taxpayer proves a specific prejudicial interest regarding public procurement, debt collection, or loss of benefits, and standing is determined ex officio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 11601 /2021 proposto da : MICHELE CONZA , rappresentato e difeso dall’avv. Fausto D iaz giusta procuraspeciale in calce al ricorso per c assazione ( con indirizzo PEC: f.diaz@avvocatinocerapec.it); -ricorrente - contro AGENZIADELLE ENTRATE – R ISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato ( con indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);
–controricorrente – enei confronti di CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SA R NO “BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL’IRNO” Oggetto: impugnazione estrattodi ruolo Cons.Est. Roberto Succio - 2 rappresentato e difes o in forza di procura speciale in atti da gli avv. Oreste Cantillo ( con indirizzo PE C: orestecantillo@ordineavvocatiroma.org) e Guglielmo Cantillo ( con indirizzoPEC: avv.guglielmocantillo@legalmail.it ) ; -controricorrente - edi AMMINISTRAZIONEFINANZIARIA UFFICIO DELLE ENTRATE di Pagani -intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Campania,sez. staccata di Salerno n. 4 833 / 0 4 / 2 0 depositata i n data 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 1 3 / 0 9 /202 4 dal Consigliere Relatore RobertoSuccio;
Rilevatoche: - Conza Michele impugnava l’estratto di ruolo rilasciatogli dal Riscossore, dolendosi della mancata notifica delle stesse e della illegittimità delle medesime stante la mancata indicazione del calcolo degliinteressi e per la previsione dell’aggio di riscossione; -la CTP accoglieva l’impugnazione; -appellava Agenzia delle Entrate riscossione; -il giudice di secondo grado accoglieva il gravame; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a un solo motivo di doglianza ; si sono costituiti con separato controricorso l’Agenziadelle entrate - Riscossione e il Consorzio d i Bonifica Integrale Comprensorio Sa r no “Bacini d el Sarno, d ei Torrenti Vesuviani e dell’irno”;
Consideratoche: -preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso delcontribuente per difetto di interesse ad agire. Cons.Est. Roberto Succio - 3 - il motivo di impugnazione proposto di fronte a questa Corte resta quindi assorbito nell’unico motivo di inammissibilità riguardante l’interpretazione, come vagliata dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, dell’art. 3 bis del d. L . 21 ottobre 2021, n. 146 sull’impugnazionedell’estratto di ruolo e della cartella esattoriale anche inrelazione all’invalida notifica ; - l ’estratto di ruolo non è invero impugnabile se non nei casi elencati dalla summenzionata norma, ove il ricorrente dimostri la sussistenza di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della pubblicaamministrazione ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, casi insussistenti nel casoin esame ; -la suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affermato dal dirittovivente (Cass.
Sez. U n . n. 26283/2022), sicché il contribuente ha interesse a impugnare una cartella di pagamento nei soli casi delineatidalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta ; - d a ultimo, la Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citatoart. 3 - bis d.l. cit. ribadendo che, eventuali modiche al sistema in esso previsto, spetterebbero ad un intervento del Legislatore e che, pertanto, le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo al di fuori delle ipotesi da essapreviste, sono inammissibili (Corte Cost. sent . n. 190/2023 e ord. n.80/2024); -p ertanto, in conclusione , poiché la norma citata delinea il contenuto dell’interessead agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in casodi cartella non notificata o invalidamente notificata ; non ricorrono leipotesi di cui all’art. 3 - bi s del d.
L. n. 146/2021; non vi è interesse adagire; la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni statoe grado del processo (Cass. Sez. U n. n. 12637 /2008); Cons.Est. Roberto Succio - 4 - deve quindi ritenersi, nel caso in esame, l’originario ricorso inammissibileper difetto di interesse ad agire ; - stante l’intervento della sopra richiamata giurisprudenza a Sezioni Unitedi questa Corte in data successiva al ricorso di cui si è detto, le spesedel giudizio sono integralmente compensate tra le parti;