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Ordinanza — n. 26559/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding non-contested alternative accounting qualifications in fiscal disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26559/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision that had reinstated a taxpayer's claim. The taxpayer argued that their alternative accounting qualification of a sold asset was not contested by the tax office, but the court found this defense insufficient because the taxpayer had actively proposed a different legal and accounting characterization in the first instance. Consequently, the burden of proof remained on the taxpayer to substantiate their alternative facts, which they failed to do, leading to the annulment of the lower court's ruling.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The burden of proof for alternative factual and legal qualifications proposed by the taxpayer in tax proceedings remains with the taxpayer, and such qualifications cannot be deemed non-contested if the tax administration actively insists on its original premises in the counter-arguments.

Parole chiave

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tax appeal non-contested facts burden of proof alternative qualification fiscal liability ammortamento fiscale imposta sugli utili immobiliari sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
12; –ricorrente – contro AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 115 C.P.C. r.g.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 2, 6 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 86 Tuir
Contro l’atto impositivo, la contribuente propose ricorso deducendo il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 86 Tuir, vigente ratione temporis, asserendo che il cespite costituiva immobilizzazione materiale, e che quindi il recupero d’imposta non poteva avere come r.g.
ART. 115 C.P
12; –ricorrente – contro AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 115 C.P.C.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 16790 / 20 16 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 115 C.P.C. r.g. n. 16790/2016a.c.1 0 /9/2024 Cons. est. Angelo Napolitano SAVAM di Salvatore e Valeria Maglia s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, in virtù di procura speciale a margine de l controricorso, dall’Avv.

Alessandra Leggio , elettivamente domiciliata in Roma alla via Tacito n. 90, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Vaccaro; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA - CATANIA n. 2293 / 18/ 20 15 , depositat a in data 4/6/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 10 settembre 2024; Rilevato che: Con ricorso del 14 aprile 2008, la società SAVAM di Salvatore e Valeria Maglia s.r.l.(d’ora in poi, anche “la contribuente”) impugnò l’avviso di accertamento n. RJ803A101126-2007, col quale l’Ufficio, in seguito a processo verbale, contestò l’omessa fatturazione, l’omessa dichiarazione e l’omessa registrazione di ricavi relativi alla cessione di un immobile, con atto del 10 dicembre 2004, registrato il 13 dicembre 2004, per il prezzo di 180.000 euro.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la società contribuente, in violazione del combinato disposto degli artt. 2, 6 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, aveva emesso la fattura relativa al suddetto atto di compravenditain data 5 gennaio 2005 invece che in data 10 dicembre 2004, contestualmente cioè alla stipula dell’atto di compravendita in costanza dell’esercizio d’impresa per l’anno accertato. Contro l’atto impositivo, la contribuente propose ricorso deducendo il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 86 Tuir, vigente ratione temporis, asserendo che il cespite costituiva immobilizzazione materiale, e che quindi il recupero d’imposta non poteva avere come r.g. n. 16790/2016a.c.1 0 /9/2024 Cons. est.

Angelo Napolitano base imponibile l’importo di euro 180.000, bensì la differenza tra tale importo e il costo non ancora ammortizzato al tempo della vendita, pari ad euro 161.000 euro, con la conseguenza che la base imponibile sarebbe stata pari ad euro 19.000. Nel contraddittorio con l’Ufficio, che insisteva per la legittimità del suo operato, la C.T.P. adìta rigettò il ricorso. Interposto appello da parte della società contribuente, la C.T.R. ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo il ricorso originario di quest’ultima. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto per cassazione.

Resiste con controricorso la società contribuente. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e 23 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver ritenuto operante il principio di non contestazione in relazione alle deduzioni difensive dell’Ufficio”, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto che con la memoria difensiva depositata in primo grado essa aveva contestato la prospettazione fattuale e giuridica contenuta nel ricorso di primo grado della società contribuente. 1.1.Il motivo è fondato.

Una volta che l’amministrazione aveva emesso un avviso di accertamento con il quale assumeva determinati presupposti fattuali e giuridici a base della ripresa fiscale, e la contribuente aveva contestato quei presupposti con il ricorso in primo grado, prospettando fatti e inquadramento giuridico alternativi rispetto all’assunto dell’amministrazione, incombeva alla contribuente provare i fatti a r.g. n. 16790/2016a.c.1 0 /9/2024 Cons. est. Angelo Napolitano sostegno della sua alternativa prospettazione, fatti che non potevano ritenersi non contestati.

Le deduzioni contenute nel ricorso introduttivo della società, infatti, non si erano limitate ad esporre mere difese rispetto ai fatti assunti dall’amministrazione, ma avevano prospettato una qualificazione giuridico-contabile alternativa del bene compravenduto, tale da giustificare lo scostamento temporale tra la vendita effettuata e l’emissione della fattura con la contestuale registrazione del ricavo. Rispetto a tale alternativa qualificazione giuridico-contabile, spettava alla contribuente provare i fatti posti a fondamento, che non potevano dirsi non contestati dall’amministrazione, la quale nelle controdeduzioni depositate in primo grado aveva insistito nelle pretese e nelle prospettazionicontenute nell’avviso di accertamento.

Ne consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti. 1.2. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, che provvederà a riesaminare l’appello della società in relazione ai motivi spiegati nel relativo ricorsoe a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della