Cassation court dismisses tax appeal due to client's withdrawal citing recent court orientation on energy producer status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax appeal extinguished after the plaintiff company formally withdrew the lawsuit on June 5, 2024. The company cited the Court's recent orientation regarding the lack of prerequisites for recognizing the 'energy producer' qualification for electricity sold to consortium members and the absence of conditions for the principle of legitimate reliance. Consequently, the Court applied Article 391 of the Civil Procedure Code to terminate the proceedings with compensation of costs, noting that the withdrawal was communicated to the tax agency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; The judgment becomes extinguished when the plaintiff voluntarily withdraws the appeal, provided the withdrawal is communicated to the opposing party and does not constitute a mere procedural act without intent to abandon the claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 11333-2021, proposto da: CVA ENERGIE s.r.l., già COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING s.r.l., cf. 01032450072, in persona del legale rappresentante p.t., quale società incorporante la IDROENERGIA s.c.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa n. 57, presso lo studio degli avv. Nicola Lucariello e Marco Paganuzzi, dai quali è rappresentatae difesa – Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE DOGANE, cf 97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende– Controricorrente Avverso la sentenza n. 67/01/2020 della Commissione tributaria di Secondo Grado di Trento, depositata il 27ottobre 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12giugno 2024dal Consigliere dott.
Francesco Federici, Accise –Rinuncia RGN 11333/2021 Consigliere rel. Federici Rilevato che L’Agenzia delle dogane e dei monopoli notificò alla ricorrente, autoproduttore di energia elettrica, l’avviso di pagamento, relativo agli anni d’imposta 2009/2013, contestando l’illegittima applicazione dell’esenzione fiscale, prevista dall’art. 52, comma 3, lett.
b) del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (cd. TUA –Testo Unico sulle Accise). Nello specifico negò che l’esenzione spettasse per l’energia consumata dalle imprese consorziate, trattandosi di consumatori finali diversi dalla società autoproduttrice. Agli importi furono applicati gli interessi legali ma non quelli moratori, né le sanzioni. La Commissione tributaria di primo grado di Trento accolse le ragioni della società con sentenza n. 199/02/2015. L’appello propostodall’ufficio dinanzi alla Commissione tributaria di secondo grado di Trento fu anche respinto.
Tale pronuncia fu, tuttavia cassata dalla Corte di cassazione con sentenza 29175/2019. La Commissione tributaria di secondo grado di Trento, quale giudice del rinvio, accolse l’appello dell’Agenzia delle dogane con sentenza n. 67/01/2020. Il giudice regionale ha affermatoche la fornitura di energia elettrica dalla società consortile ai propri consorziati non era esente dalle accise, perché ai cessionari non poteva attribuirsi la qualificazione di “autoproduttore" e di "autoconsumatore", per essere utenti finali di beni o servizi, distinti dalla società, produttrice dell’energia; ha escluso che il richiamo all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 (cd.
Decreto Bersani) potesse fondare l'estensione del beneficio in esame alle consorziate, perché destinato a scopi diversi da quelli «perseguiti dalla normativa tributaria». Ciò in quanto il decreto Bersani era stato introdotto in attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia, e le definizioni di “autoproduttore” in esso contenute potevano trovare applicazione solo agli effetti di quel decreto (art. 2, c. 1., d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79). Ha affermato che l'ufficio aveva correttamente applicato l'art.
10. comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212, in tema di affidamento e buona fede del contribuente, non irrogando sanzioni né richiedendo interessi moratori.RGN 11333/2021 Consigliere rel. Federici La società ha censurato la sentenza affidandosi a settemotivi, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Fissata l’adunanza camerale per la trattazione del processo, la società ha depositato atto di rinuncia al ricorso. All’esito dell’adunanza camerale del 12 giugno 2024la causa è stata decisa. Considerato che Deve pregiudizialmente evidenziarsi che con atto depositato il 5/06/2024 la società ha dichiarato la rinuncia al ricorso , motivata da lla presa d’atto dell’orientamento di questa Corte circa l’insussistenza deipresupposti per il riconoscimento della qualifica di autoproduttore di energia elettrica ceduta ai soci consortili e dell’assenza delle condizioni per l’applicazione del principio del legittimo affidamento.
L’atto di rinuncia risulta comunicato dalla medesima ricorrente all’Agenzia delle dogane, ciò che rileva anche ai fini della decisione sulle spese processuali. Sussistono dunque le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese. Il tenore della pronunzia, che non è di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso (principale come incidentale), esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Compen