Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings between the Revenue Agency and IMI Sud Laminati S.R.L. extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the new tax law automatically terminated the litigation without a formal denial. Consequently, the court upheld this procedural extinction and ruled that the costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The automatic inclusion of a case in the designated list for tax proceedings constitutes a definitive extinction of the legal action, barring further litigation unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2226/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro IMI SUD LAMINATI S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato LOCONTE STEFANO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 5357/ 18/ 2021 depositata il 24/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 07/10/2024