Civil procedure case dismissed as extinguished by legislative decree regarding tax judgment termination lists.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following a legislative decree listing the case for tax judgment termination. The lower court found that the insertion into the official list documented the regular conclusion of the dispute under specific statutory provisions, with no pending objections. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The legislative insertion of a case into the termination list for tax judgments automatically extinguishes the civil procedure unless parties request a hearing, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2425/2022 R.G. proposto da: CHIPPERFILD David Alan, rappresentato e difeso dagli avv.ti Prof. Renato DE LORENZO, Marco Antonio MONACO E Giuliano BERRUTI contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, Sezione distaccata di SALERNO n.4830/04/2021 depositata il 11/06/2021, pronunciata, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 01/10/202