Cassation court allows tax agency appeal by ruling first-instance judgment notification was timely due to retroactive application of notification time rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal's dismissal of the agency's notice, declaring the lower court's decision inadmissible. The agency argued the first-instance judgment was not timely served because it was notified after 21:00, which should retroactively count as the next day under specific notification rules. The court accepted this argument, noting that despite the provision's constitutional unconstitutionality regarding electronic receipts, the rule for the recipient remained that post-21:00 notifications perfected the next morning, making the appeal timely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16-septies del d.l. 179/2012; Art. 147 cod. proc. civ.: The court held that for the recipient of a notification, the rule of perfection at 7:00 the following day for post-21:00 notifications remains valid even if the provision is constitutionally flawed regarding electronic receipts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14305/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrenti – contro 3 BET DI DANIELE FORMICA S.A.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore,non costituita, –intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria R egionale della Ligurian. 966/02/2021, depositata 9 dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 5 giugno 2024 dal consigliere relatore dott.
Valentino Lenoci; -Rilevato che: AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRAP 2013 R.G. N.14305/2022 Cons. est. Valentino Lenoci 1. Con avviso di accertamento n. TL3022503076/2018 , notificato il 21 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Genova accertava, in capo alla 3 Bet di Daniele Formica s.a.s., per l’anno d’imposta 2013, un maggior reddito imponibile di € 155.424,00 (da recuperare ai fini IRPEF in capo ai soci ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ), determinando, ai fini IRAP, una maggiore imposta di € 6.407,00, ed irrogando altresì una sanzione di € 6.766,30.
2. La società impugnava l’avviso di accertamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova la quale, con sentenza n. 107/01/2020, pubblicata il 12 febbraio 2020, accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnato.
3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria R egionale della Liguria , con sentenza n. 966/02/2021, pronunciata il 20 ottobre 2021 e depositata in segreteria il 9 dicembre 2021 , dichiarava inammissibile l’appello per tardività, compensando le spese.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 9 giugno 2022). La 3 Bet di Daniele Formica s.a.s. è rimasta intimata.
5. Con decreto del 18 marzo 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 5 giugno 2024 , ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. R.G. N.14305/2022 Cons. est. Valentino Lenoci 179, conv. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell’art.147 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, la ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto tardivo l’appello, in quanto la sentenza di primo grado era stata notificata in data 11 settembre 2020 alle ore 23.37, con la conseguenza che la notificazione stessa avrebbe dovuto considerarsi perfezionata alle ore 7.00 del 12 settembre 2020, in forza del disposto dell’art. 16-septies cit., vigente ratione temporis; conseguentemente, essendo stato l’appello notificato in data 11 novembre 2020, esso era da considerarsi tempestivo.
2. Il motivo è fondato. Dalla documentazione versata in atti emerge che la sentenza di primo grado è stata notificata all’Ufficio in data 11 settembre 2020 alle ore 23.37. Orbene,in base all’art. 16-septies del d.l. n. 179/2012, conv. dalla legge n. 221/2012,vigente ratione temporis, la notifica a mezzo p.e.c. effettuata dopo le ore 21.00 si intendeva perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo (e quindi, in questo caso, il giorno 12 settembre 2020); vero è che tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima giusta sentenza della Cortecost. n. 75 del 9 aprile 2019, nella parte in cui prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione era generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfezionava per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta; tuttavia, per il destinatario della notificazione, permaneva il criterio del R.G.
N.14305/2022 Cons. est. Valentino Lenoci perfezionamento della notificazione alle ore 7.00 del giorno successivo. Conseguentemente, nel caso di specie, la notificazione della sentenza di primo grado doveva considerarsi effettuata il giorno sabato 12 settembre 2020, con la conseguenza che l’atto di appello, notificato mercoledì 11 novembre 2020, era da considerarsi tempestivo.
3. Consegue l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, pernuovo giudizio, alla Corte di G iustizia T ributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche su