Civil procedure dismissed: tax authority wins on extinction of lawsuit due to automatic filing of termination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following a request by the Tax Agency against Calispa SpA. The lower court ruled that the automatic inclusion of the case in the termination list under the 2023 tax reform law satisfied the statutory requirements for case closure. Consequently, the court dismissed the appeal, holding that the procedural extinction was final and the costs remained with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The automatic inclusion of a case in the termination list pursuant to the 2022 tax reform law constitutes a definitive procedural extinction, barring further litigation unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11305/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CALISPA SpA, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola DE PRISCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.1918/02/2022 depositata il 18/02/2022, pronunciata, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 01/10/2024