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Decreto — n. 26381/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26381/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26381/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1382/2024 R.G. proposto da : LO GIUDICE DANIELA, elettivamente domiciliato in CANICATTI VIA GRAMSCI, 34, presso lo studio dell’avvocato LO GIUDICE SALVATORE (LGDSVT53E30B602K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE,RISCOSSIONE(GIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A) -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.4753/2023depositata il 01/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 19.6.2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26381/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LO GIUDICE DANIELA, elettivamente domiciliato in CANICATTI VIA GRAMSCI, 34, presso lo studio dell’avvocato LO GIUDICE SALVATORE (LGDSVT53E30B602K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE,RISCOSSIONE(GIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A) -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.4753/2023depositata il 01/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 19.6.2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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mancato anticipo delle spese credito di contributi computo dei contributi condanna al pagamento pecuniario sussidio per le spese scolastiche pagamento di supplementi

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1382/2024 R.G. proposto da : LO GIUDICE DANIELA, elettivamente domiciliato in CANICATTI VIA GRAMSCI, 34, presso lo studio dell’avvocato LO GIUDICE SALVATORE (LGDSVT53E30B602K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE,RISCOSSIONE(GIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A) -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.4753/2023depositata il 01/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 19.6.2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 03/10/2024