Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26355/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to parties' settlement extinguishing the litigation interest and terminating the proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26355/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties submitted a joint request to terminate the proceedings via settlement. Although the Province of Avellino argued procedural violations regarding tax exemptions and public tender legality, the opposing parties accepted the withdrawal. Consequently, the Court ruled that the litigation interest had vanished, necessitating the extinction of the judgment rather than a substantive review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.; When parties jointly request the termination of proceedings via settlement, the Court must declare the extinction of the judgment, thereby extinguishing the litigation interest and precluding any further examination of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
extinction of judgment settlement agreement cessation of litigation litigation interest Cassation appeal procedural termination joint withdrawal convenzione di risoluzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
In conformità all’art. 390 e 391 cod.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez.
Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672
19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12063/2019 R.G. proposto da : PROVINCIA AVELLINO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MERCOLINO OSCAR (MRCSCR67R30E487W) -ricorrente- contro ASSOSERVIZI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE N. 5637, presso lo studio dell’avvocato D'AMARIO FERDINANDO (DMRFDN46D24C776W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro COMUNE AVELLINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 74, presso lo studio dell’avvocato PORPORA RAFFAELE (PRPRFL37H10F912Z) rappresentato e difeso dagli avvocati BASCETTA AMERIGO (BSCMRG57L12A509J), MANGANIELLO BERARDINA (MNGBRD57D56A399M) -controricorrente- avverso la sentenza d ella C ommissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno n. 8589/2018 depositata i l 09/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, con la sentenza in epigrafe indicata, ha acco lto l’appello proposto dall’Assoservizi srl nei confronti di Provincia di Avellino e Comune di Avellino, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino n. 1097/2015 con cui era stato accolto ilricorso proposto dalla contribuente Provincia di Avellino avverso gli avvisi di accertamento n. 1002/2015 tributi locali anni 2012, 2013 e 2014(per un valore complessivo di euro 95.275,74, di cui 71.889,61 per IMU, oltre sanzioni ed interessi) con i quali l’ Asso s ervizi srl, in qualità di concessionario, aveva ingiunto il pagamento dell’IMU per gli anni dal 2012 al 2014 relativamente alla unità immobiliare fg. 37, part. 177, cat B/1 del comune di Avellino, sulla base del mancato riconoscimento del diritto alla esenzione.

2. Avverso la suddetta sentenza la Provincia di Avellino ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha nno resistito con controricorso l’Assoservizi srl ed il Comune di Avellino.

3. Successivamente alla fissazione della camera di Consiglio le difese della Provincia ed Assoservizi hanno depositato istanza di cessazione della materia del contendere, con allegato atto di impegno a rinunciare a tutti i giudizi pendenti, compreso il presente, sottoscritto datutte le parti e dai relativi difensori. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la Provincia ricorrente lamenta la violazione dell’art. 38, c. 1, lett.

f) d.lgs. 163/2006, per illegittimità della gara, chiedendo di accertare incidentalmente la illegittimità della gara che ha portato all’assegnazione della concessione, nonché la illegittimità della successiva transazione intercorsa tra Comune e Asso servizi sr., con conseguente disapplicazionedi tali atti.

2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5(quest’ultimo quanto alla sola successiva lettera b)) , cod. proc. civ., la Provincia ricorrente lamentauna pluralità di violazioni di legge, ed in particolare:a) la violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ. (per omessa pronuncia e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato);b) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 c. 8 d.lgs. 23/2011 (in quanto il complesso immobiliare sarebbe in uso diretto ed esclusivo della Pronuncia, con ciò avendo diritto alla esenzione, contrariamente a quanto affermato genericamente in sentenza, in modo talmente succinto da integrare gli estremi della omessa motivazione);

c) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, c. 1, lett. a), d.lgs. 504/1992 (in quanto il complesso immobiliare sarebbe destinato esclusivamente allo svolgimento esclusivo di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche ricreative, ricettive, culturali e sportive, con ciò avendo diritto alla esenzione);d) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, c. 1, lett. i), d.lgs. 504/1992;

e) violazione e falsa applicazione dell’art. 19, c. 1, lett. i), d.lgs. 267/2000.

3. I controricorrenti hanno formulato i propri rilievi.

4. Successivamente alla fissazione della odierna camera di consiglio, le difese della Provincia e di Assoservizisrl hanno depositato istanza di cessazione della materia del contendere, con allegato atto di transazione contenente impegno di tutte le parti a rinunciare a tutti i giudizi pendenti, compreso il presente, sottoscritto sia dalle parti personalmente (nel caso degli enti, tramite i rispettivi rappresentanti legali), che dai relativi difensori.Ancorchè l’istanza provenga solo dalla Provincia e da A ssoservizi, non anche d a l C omune , si osserva che quest’ultimo reca una posizione processuale associata ed adesiva a quella di Assoservizi, ed era inoltre parte della transazione ; la cui definizione attesta il venir meno,anche in capo ad esso, dell’interesse alla lite.

5. In conformità all’art. 390 e 391 cod. proc. civ. deve dunque essere dichiarata la estinzione del giudizio, e deve darsi atto che, con riferimento alle spese, le parti hanno raggiunto un accordo per la compensazione.

6. Il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672).

P.Q.M.

La Co