Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Municipality of Salerno, filed a decree against the Tortorella Care Home but did not act on the court's proposal to define the case. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13891/2023 R.G. proposto da : COMUNE DI SALERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. TORTOLINI N. 30, presso lo studio dell’avvocato STUDIO PLACIDI (-) rappresentato e difeso dagli avvocati ATTANASIO ANNA (TTNNNA69T63C361W), GRUOSSO CARMINE (GRSCMN71C13H703J) -ricorrente- contro CASA DI CURA TORTORELLA S.P.A., elettivamente domiciliato in CAVA DE' TIRRENI PIAZZA G. AVIGLIANO 10 DOM.DIG., presso lo studio dell’avvocato PISAPIA MARCO (PSPMRC73B17F537S) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
SALERNOn.8072/2022depositata il 28/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Co