Italian tax court dismisses request for case extinction due to incomplete payment and lack of formal renunciation act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe taxpayer requested the extinction of the proceedings based on a completed tax payment module, but the court rejected this claim. The opposing party argued that the module lacked proof of full payment and did not constitute a formal renunciation. The court ruled that a specific procedural act of renunciation is required and that extinction can only be declared after full payment of installments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 193/2016; The mere completion of a simplified payment module does not constitute a definitive renunciation of the lawsuit, requiring a specific procedural act of renunciation and proof of full payment before the case can be extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17897/2017 R.G. proposto da : TROTTA RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO SIACCI, 4, presso lo studio dell’avvocato VOGLINO ALESSANDRO (VGLLSN63D24H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato BENINCASA FABIO (BNNFBA66M07F839M) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. della CAMPANIA- NAPOLI n. 58/2017depositata il 10/01/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024dal Co: MARCELLO MARIA FRACANZANI. CONSIDERATO Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la parte contribuente chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rappresentando aver definito la controversia ai sensi art. 6 d.l. n. 193/2016. Con memoria l’Avvocatura dello Stato in relazione alla suddetta richiesta ha allegato nota dell’Agenzia delle entrate ove si evidenzia che non vi sarebbe prova dell’integrale versamento e che, in ogni caso, la cartella oggetto di rottamazione non conterrebbe tutte le somme dovute a seguito della sentenza di secondo grado.
Non di meno, per questa Suprema Corte di legittimità non è sufficiente che vi sia solamente tale scelta nel modulo per la richiesta di definizione agevolata, costituendo esso effettivamente solo un impegno a rinunciare e non una definitiva rinuncia (Cass. T, n. 15722/2023), né equivalente può ritenersi la domanda di dichiarazione di estinzione per cessata materia del contendere. Perché sia concretizzata la prescritta rinuncia, la parte interessata deve depositare un atto processuale di rinuncia che richiama il modulo per la Rottamazione IV.
In caso di mancato deposito di tale atto processuale non si potrà avere l’effettiva rinuncia al ricorso, né la dichiarazione di estinzione del giudizio. Altresì questa suprema Corte di legittimità, intervenendo sulla procedura clemenziale di cui al d.l. n. 193/2016, con recente ordinanza n. 24479/2024 depositata il 12 settembre 2024, ha dichiarato che l’estinzione del giudizio, in presenza di definizione agevolata degli affidamenti, si può chiedere solo dopo l’integrale pagamento delle rate. Pertanto, il giudizio dev’essere rinviato a nuovo ruolo, affinché sia depositata prova dell’integrale pagamento del dovuto, in uno con la dichiarazione di rinuncia al ricorso.
P.Q.M.