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Decreto — n. 26304/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law regarding tax litigation timelines.

Numero d'incarto Decreto — n. 26304/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following a lower court's ruling that the case terminated automatically under new legislative provisions. The tax authority argued that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute, citing the absence of any formal denial. The court upheld this outcome by applying the statutory rule that such procedural listings trigger automatic extinction, leaving only the option for parties to request a hearing.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a case into the prescribed list for tax litigation extinction automatically terminates the proceedings, barring further action unless a hearing is specifically requested.

Parole chiave

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automatic extinction tax litigation procedural termination legislative timeline civil procedure procedura giudiziaria tributaria tempestività tributaria differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
CAMPANIA n.5515/15/2020depositata il 23/11/20 2 0 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12927/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro IMI SUD LAMINATI Srl, rappresentatae difesa dall’Avv. Prof. Stefano LOCONTE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.5515/15/2020depositata il 23/11/20 2 0 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 07/10/202