Cassation court dismisses appeal on new grounds due to lower court's omission of ruling on tax credit error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the regional court's dismissal of the taxpayer's appeal. The taxpayer argued the lower court failed to address a specific ground regarding an erroneous tax credit calculation, while the authority contended this omission violated procedural rules. The court ruled that the lower court's decision on seismic suspension benefits did not cover the distinct issue of the fabricated tax credit, constituting an omission of ruling under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The court must rule on all essential grounds raised in the appeal; failure to address a distinct issue regarding the existence of a tax credit constitutes an omission of ruling requiring cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5669/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma,Via dei Portoghesi, 12, è domicil i ata ex lege , –ricorrente – Contro SCALIA FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Esterini e domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, sezione staccata di Catania,n. 35 8 / 201 9 , depositata il 24/01/2019.
IRPEF CARTELLA PAGAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre2024 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di Francesco Scalia , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del l’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Catania che aveva accolto il ricorso spiegato dal contribuente avverso la cartella di pagamento , emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale era state liquidata e recuperata maggiore Irpef.
La C.t.r. riteneva che il contribuente avesse legittimamente invocato il beneficio della sospensione dei ruoli per i residenti in Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2002.
2. Il contribuente ha depositato memoria. Considerato che:
1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ . per omessa pronuncia sul motivo di appello. Osserva chela sentenza impugnata si è limitata ad afferma re che l’accertamento era stato compiuto durante il periodo di sospensione dei termini; che, invece, nell’atto di appello, ribadendo quanto sostenuto nelle deduzioni di primo grado, era statoevidenziato che il contribuente aveva erroneamente compilato la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2004in quanto, pur fruendo della sospensione dei due acconti Irpef, il cui importo complessivo era stato indicato nell’apposito rigo RN29, aveva erroneamente riportato il medesimo importo anche nella colonna 2, a scomputo dell’imposta, così generando un credito di imposta inesistente, sicché l’Ufficio aveva indicato in euro 4.725,00 l’importo effettivamente da sospendere.
Aggiunge che su tale Cons. est. Rosanna Angarano 3 questione la C.t.r. non si è espressa incorrendo nel vizio di omessa pronuncia.
2. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal contribuente il quale afferma che il motivo di appello, per il quale l’U fficio rileva l’omessa pronuncia , era inammissibile inquanto nuovo. 2.1.Il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso, nel quale l'Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale, e la sua pretesa è quella risultante dall'attoimpugnato, sia per quanto riguarda il petitum che per qu anto riguarda la causa petendi .
T ale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata con detto atto alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati ed entro i limiti delle contestazioni mosse dal contribuente. Da tal principio discende c he la novità delle difese dell'Amministrazione finanziaria che ha emesso l'atto impositivo impugnato deve essere necessariamente verificata in base, non solo (e/o non tanto) alle controdeduzioni di primo grado della stessa, ma, soprattutto, in stretto riferimento alla pretesa effettivamente avanzata con detto atto, ovverosia alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati (Cass. 27/06/2019, n. 17231).
Quello che, pertanto, l'Amministrazione finanziaria non può mutare sono itermini della contestazione, deducendo motivi diversi da quelli contenuti nell'atto di accertamento ed avanza ndo in appello pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo e, dunque, sul piano della causa petendi, da quelle recepite nell'atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l'esternazione dei motivi di Cons. est. Rosanna Angarano 4 ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell'atto stesso risulta esposto (cfr.
Cass. 10/05/2019, n. 12467). Nello stesso senso si è precisato che, nel processo tributario, la parte resistente la quale, in primo grado, si sia limitata ad una contestazione generica del ricorso, può rendere specifica la stessa in sede di gravame poiché il divieto di proporrenuove eccezioni inappello, posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non anche le mere difese, che non introducononuovi temi di indagine (Cass. 23/05/2018, n. 12651).
3. Il motivo è fondato. 3.1. La C.t.r. si è pronunciata esclusivamente sul diritto del contribuente a beneficiare della sospensione prevista in favore dei residenti in Comuni della Regione Sicilia colpiti dagli eventi sismici del 2002 secondo il combinato disposto di cui all’art. 1,comma 1, d.m. 14 novembre 2002,all’art. 1 ord. Presidente C.d.M. n. 3442 del 10 giugno 2005 ed in ragionedelle proroghe susseguitesi nel tempo. L’Ufficio, tuttavia, av eva dedotto altro. In particolare - così sintetizzando le ragioni esposte in appello e fedelmente riprodotte in ricorso – aveva evidenziato che il contribuente aveva tenuto un comportamento erratonella compilazione della dichiarazione dei redditi del 2004, il quale aveva dato luogo all’emissione della cartella, in quanto, pur fruendo della sospensione pe il versamento dei due acconti Irpef, operando una finzione, come se questi ultimi fossero stati effettivamente versati, si era procurato un eccedenza di credito da riportare a nuovo nel 2005 che era da ritenersi indebita. 3.2.
La questione controversa, pertanto, non era la sussistenza dei presupposti per beneficiare della sospensione, bensì l’ in esistenz a del credito di imposta espostoin dichiarazione sul presupposto che fossero stati eseguiti versamenti in realtà mai effettuati. Cons. est. Rosanna Angarano 5 Su detta questione la C.t.r. ha omesso qualsiasi pronuncia né la medesima, diversamente da quanto ritenuto dal controricorrente,può ritenersi assorbita dalla decisione sulla sussistenza dei presupposti della sospensione in quanto la risoluzione di detta ultima questione non comporta come conseguenza necessaria la reiezione del motivo di appello.
Va ribadito, sul punto, che vi è omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in caso di totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto e che è ravvisabile la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice trascuri di esaminare una domanda o un’eccezione (ex plurimis Cass. 13/06/2023, n. 16899).
4. In conclusione , in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione,che si pronuncerà sulla questione controversa ed anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa compos