Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26186/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring tax dispute extinguished by voluntary settlement under D.L. 193/2016.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26186/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the underlying dispute was ritually defined through a voluntary settlement procedure. The taxpayer, an orthodontist, had previously lost an appeal against an assessment alleging unsustainable business losses, but subsequently filed for and completed a simplified payment plan with Equitalia totaling €14,540.82. Consequently, the court ruled that the subject matter of the litigation ceased to exist, rendering the cassation appeal inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

D.L. n. 193/2016; Art. 10 comma 1 lett. a; When a taxpayer completes a simplified payment plan under the D.L. 193/2016, the tax dispute is ritually defined and extinguished, precluding further judicial review of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax dispute extinguishment simplified payment plan Equitalia settlement procedure cassation inadmissibility cessazione materia contendere spese mediche assunzione delle spese dentarie addebito di tasse

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
D.L. n. 193/2016
In prossimità dell’adunanza, il contribuente ha depositato memoria, evidenziando l’avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 193/2016 CONSIDERATO Il ricorrente ha presentato in data 05.04.2017 istanza di definizione agevolata prot.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2059/2016 R.G. proposto da : RENZI OSVALDO, elettivamente domiciliatoin ROMA V. GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO (GLLSGN52E18F205N) rappresentato e difeso dall'avvocato SPERANZA MICHELE (SPRMHL64L21F839S) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 10441/2014 depositata il02/12/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA Il contribuente Osvaldo Renzi svolge la professione di odontoiatra in agro campano ed era attinto da avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 con metodo analitico induttivo. Segnatamente, l'ente impositore rilevava una sproporzione dei costi per i macchinari, reperiti tramite contratto leasing, rispetto alle entrate dichiarate, tanto da concretare l’inverosimile reiterata conduzione in perdita dell'attività professionale.

Il giudice di prossimità apprezzava le ragioni della parte contribuente, ma il collegio di appello riformava la sentenza, confermando nella sua interezza la ripresa a tassazione. Avverso questa sentenza propone ricorso il dottor Osvaldo Renzi affidandosi a due mezzi cassatori, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza, il contribuente ha depositato memoria, evidenziando l’avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 193/2016 CONSIDERATO Il ricorrente ha presentato in data 05.04.2017 istanza di definizione agevolata prot. 2017-EQUISDR-2004462, cui è seguita comunicazione delle somme dovute dell’Equitalia del 14.6.2017 per complessivi € 14.540,82 da pagare in cinque rate.

Il ricorrente ha versato nei termini la rate dovute con i seguenti pagamenti con ricevute di pagamento –Bollettini Cbill, versati in atti. Pertanto, la controversia è ritualmente definita con procedura agevolata ed il giudizio dev’essere dichiarato estinto.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi degli