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Ordinanza — n. 26160/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of interest after client voluntarily joined tax payment plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26160/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant voluntarily joined a simplified tax payment plan, thereby losing interest in the litigation. Although the appellant requested the court's declaration of extinction, the submitted documentation did not match the specific tax notices at issue in the original dispute. Consequently, the Court ruled that the appeal was inadmissible due to the appellant's unilateral withdrawal of interest, which does not require the opposing party's acceptance.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When a party voluntarily joins a simplified tax payment plan, they lose interest in the litigation, rendering the appeal inadmissible due to lack of interest without needing the opposing party's acceptance.

Parole chiave

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lack of interest simplified payment plan extinction of proceedings inadmissibility unilateral withdrawal tax debt cassation appeal notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con ilprimo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorrente con memoria ex art. 380 - bis .1 cod.
Law n. 197 of 2022
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 of 2002
La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
artt. 2702 cod. civ
civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140
Cass. n. 19560 del 2015
115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015; Cass.
Cass. n. 25485 del 2018
19560 del 2015; Cass. n. 25485 del 2018).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16226‒2021 R.G. proposto da: FERRI Luca, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Giorgio TEDESCO (pec: giorgio.tedesco@ordineavvocatibopec.it) ed elettivamente domiciliato in Milano, alla Galleria San Babila n. 4/A, presso lo studio legale dell’avv. Simone FORTE (pec: simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it); -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Oggetto: Tributi– estinzione Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2835/17/2020 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 03/12/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del13 settembre 2024 dal Consigliere relatore dott. Lucio Luciotti; Rilevato che:

1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un estratto di ruolo rilasciato dall’agente della riscossione a Luca FERRI il 16/04/2018, relativi a diverse cartelle di pagamento di cui il contribuente lamentava l’omessa notifica sostenendo di essere venuto a conoscenza della loro esistenza attraverso l’autonoma acquisizione del predetto estratto di ruolo. Eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto di credito e la decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio del potere impositivo e di riscossione.

2. Con la sentenza impugnata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Lombardia, ritenuta ammissibile l’impugnazione delle cartelle di pagamento di cui il contribuente deduca, come nel caso di specie, la «conoscenza solo attraverso l’estratto di ruolo a causa dell’omessa/irregolare notifica» e ritenuto generico il disconoscimento dei documenti prodotti dall’agente della riscossione, rigettava l’appello proposto dalcontribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevand o la tardività dell’impugnazione delle cartelle di pagamento e l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, in quanto, successivamente all’emissione di dette cartelle, al contribuente erano state notificate due intimazioni di pagamento e lo stesso aveva avanzato richiesta di definizione agevolata dei carichi pendenti che presupponeva la piena conoscenza del loro contenuto.3. Avverso tale statuizione il contribuenteproponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi , cui replica va l’ intimat a con controricorso.

4. Con memoria depositata il 2 settembre 2024 il ricorrente ha dato atto di aver aderito alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022, di cui allegava copie della domanda e dei pagamenti effettuatie, quindi, ha dichiarato di rinunciare al giudizio chiedendo di dichiararsi l’estinzione del giudizio. Considerato che:

1. Con ilprimo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 cod. civ. e 241, 215 e 216 cod. proc. civ. «in relazione al tempestivo disconoscimento delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica».

2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 241, 215 e 216 cod. proc. civ. sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia da AdeR e al mancato procedimento di verificazione ad istanza di AdeR».

3. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 «in relazione al riconosciuto interesse del ricorrente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell’Ente facendo valere l’inesistenza del credito».

4. Il ricorrente con memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. depositata telematicamente in data 2 settembre 2024 , sulla premessa di aver aderito alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022, delle cartelle di pagamento oggetto di controversia, come da documentazione allegata (copia della domanda e dei pagamenti effettuati), e di non avere, quindi, più interesse alla prosecuzione del giudizio, dichiarava di rinunciare al giudizio chiedendo l’estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite.

5. La documentazione allegate alla memoria non consent e di addivenire ad una declaratoria di estinzione del presente giudizio conseguente alla definizione agevolata della liteai sensi della legge n. 197 del 2022 in quanto le cartelle di pagamento indicate nel prospetto allegato alla domanda di definizione agevolata avanzata dal ricorrente non sono esattamente coincidenti con quelle oggetto della presente controversia, non risultandovi inserite la 1^, 4^, 6^, 7^, 10^ e 11^ cartella di pagamento elencate nelfrontespizio della sentenza impugnata, mentre risultano oggetto di condono tre cartelle (n. 16, 17 e 18 del prospetto allegato alla domanda di condono) non oggetto del presente giudizio.

6. Può comunque pervenirsi ad una pronunzia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, espressamente dichiarata nella suindicata memoria, contenente altresì l’unilaterale rinunzia del ricorrente alla decisione nel meritoche non necessita di accettazione ad opera della controparte (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01).

7. Ovviamente, la declaratoria di estinzione del processo esime questa Corte dall’esame dei motivi di ricorso.

8. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, in considerazione delle ragioni della decisione, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti.

9. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015; Cass. n. 25485 del 2018).

P.Q.M.

dichiara l’estinzio