Court corrects prior order's clerical error regarding which party receives litigation costs allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation issued an order correcting a clerical error in a previous decision regarding the allocation of litigation costs. The original order incorrectly stated that costs should be deducted in favor of the appellant, whereas the losing party (the tax agency) was actually the intended recipient. The court determined that the prior correction order itself contained the same mistake and mandated a final amendment to reflect the correct party designation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366-bis c.p.p.; Art. 366-ter c.p.p.: The court must correct any material error in its operative provisions that contradicts the substantive decision, ensuring the final text accurately reflects the intended allocation of costs to the losing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZADI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso iscritto al n. 18631/2023 R.G. proposto da: EDIFICATRICE APUANA SRL, POLETTI IVANA, D'ANTILIO FRANCO, elettivamente domiciliati in Roma P.Zza Euclide 47, presso lo studio dell’avvocato Carlo Ferruccio La Porta rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Menconi -ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – CORREZIONE ERRORE MATERIALE Cons. est.
Rosanna Angarano 2 avverso ORIDNANZA CORTE D CASSAZIONE N. 10781/2024depositata il 22/04/2024 di correzione dell’errore materiale della ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE N. 19799/2023 depositata l’11 luglio 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che: Con ordinanza n. 10781 del 2024 questa Corte - rilevato che c on ricorso depositato in data 27 settembre 2023, Edificatrice Apuana S.R.L., Poletti Ivana e D'Antilio Franco avevano chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 19799 del 2023, depositata l’11/07/2023, nella parte in cui, in dispositivo, aveva condannatol’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, omettendone la distrazione in favore del difensore dichiaratasi antistatario e ravvisato l’errore materiale - così provvedeva:
«dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 19799/2023, depositata in data 11/07/2023 venga corretta, nel dispositivo a pag. 5, eliminando la statuizione “in favore del/la ricorrente” e aggiungendo, dopo le parole “ed accessori di legge”, le parole “con distrazione delle spese in favore dell’Avvocato Alessandro Menconi, dichiaratosi antistatario”»; A seguito di segnalazione della Cancelleria, risulta che l’ordinanza di correzioneè anch’essa errata nella parte in cui ha eliminato le parole “in favore del/la ricorrente” mentre le parole da eliminare nella ordinanza originaria erano “in favore del /la controricorrente”.
L’ordinanza n. 19799 del 2023, infatti, dichiarava inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate e, pertanto, vedeva come parte vittoriosa- in favore della quale era stata disposta la liquidazione delle spese,omettendo, tuttavia, la distrazione - la parte controricorrent e . Pertanto, deve provvedersi alla correzione del dedotto errore materiale sostituendo nell’ordinanza di correzione le seguenti parole Cons. est. Rosanna Angarano 3 errate: «eliminando la statuizione “in favore del/la ricorrente”» con le seguenti parole corrette:
« eliminando la statuizione “in favore del/la contoricorrente”»ferma restando quanto ivi ulteriormente statuito. Ne consegue che il dispositivo dell’ordinanza originaria n. 197 99 del 2023, in ragione della precedente e della presente ordinanza di correzione resterà così emendato: «dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge, “con distrazione delle spese in favore dell’Avvocato Alessandro Menconi, dichiaratosi antistatario”;»
P.Q.M.
Corregge il dispositivo dell’ordinanzan. 10781 del 202 4 depositata il 22/04/2024(che, a propria volta ha corretto l’ordinanza n. 19799 del 2023, depositata l’11/07/2023) nei seguenti termini: le parole «eliminando la statuizione “in favore del/la ricorrente”» sono sostituite dalle parole «eliminando la statuizione “in favore del/la contoricorrente”» Dispone l’annotazione della presente correzione in calce sia all’ordinanza n. 10781/2024 che all’ordinanza n. 1 9799/2023 a cura