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Ordinanza — n. 26141/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes regional tax court decision for error in applying burden of proof reversal rules regarding undeclared income.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26141/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Court's decision, which had incorrectly required the tax authority to prove undeclared income beyond initial evidence. The Regional Court failed to recognize that the tax authority's findings of unaccounted invoices from third-party clients triggered a statutory reversal of the burden of proof onto the taxpayer. Consequently, the Court ruled that the taxpayer must now demonstrate why the alleged undeclared income did not actually occur.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 36 D.Lgs. n. 546/1992: Once the tax authority establishes undeclared activity through third-party inspections and cross-checks, the burden of proof shifts to the taxpayer to prove facts negating the tax claim, relieving the authority of further evidentiary obligations.

Parole chiave

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burden of proof reversal undeclared income third party inspection tax authority evidence error in judging cross-check data tax evasion conduct inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 39 comma 1 lettera c) D.P.R. n. 600/1973
2697, 2727 e 2729 c.c., nonchè dell’art. 39 del D.P.R.
Art. 54 comma 3 D.P.R. n. 633/1972
600 del 1973 e dell’art. 54 del D.P.R.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 384 comma 2 c.p.c.
Art. 385 comma 3 c.p.c.
5.2 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..
art. 132 c.p
c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23780/2022
Cass. n. 23780/2022, Cass.
Cass. n. 12403/2021
23780/2022, Cass. n. 12403/2021, Cass.
Cass. n. 34081/2019
12403/2021, Cass. n. 34081/2019, Cass.
Cass. n. 18232/2016
34081/2019, Cass. n. 18232/2016).
Sez. Un. 19881/2014
Sez. Un. 19881/2014 , Cass.n.
Sez. Un. n. 37406/2022
Sez. Un. n. 2767/2023
Sez. Un. n. 2767/2023, Cass.
Sez. Un. n. 22232/2016
Sez. Un. n. 22232/2016, Cass.Sez.
Sez. Un. n. 16599/2016
22232/2016, Cass.Sez. Un. n. 16599/2016).
Sez. Un. n. 19881/2014
Sez. Un. n. 19881/2014, Cass.Sez.
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Testo completo

sul ricorso iscritto al n. 9868/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro GIOVANNI POMPILIO, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Sirolli (domicilio digitale: avvmariasirolli@pec.ordineavvocatichieti.it ) e dall’avv. Angelo D’Aurelio (domicilio digitale: avvangelodaurelio@pec.ordineavvocatichieti.it) -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ABRUZZO, SEZIONE STACCATA DI PESCARA, n. 957/2016 depositata il 18 ottobre 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 settembre 2024 dal Consigliere Danilo CHIECA FATTI DI CAUSA La Direzione Provinciale di Chieti dell’Agenzia delle Entrate notificava a Giovanni Pompilio, titolare della ditta individuale P.G. di Pompilio Giovanni , un avviso di accertamento con il quale, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, rettificava il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari dichiarati dal contribuente, rispettivamente ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA, in riferimento all’anno 2007, recuperando a tassazione ricavi in nero desunti dall’emissione di fatture non contabilizzate rinvenute nel corso di controlli incrociati eseguiti nei confronti dei suoi clienti.

Il Pompilio impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, la quale accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo. La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che con sentenza n. 957/2016 del 18 ottobre 2016 respingeva l’appello dell’Amministrazione Finanziaria. A fondamento della decisione assunta, per quanto in questa sede ancora interessa, il collegio regionale osservava che l’Ufficio non aveva «fornito alcun elemento idoneo per ritenere che le prestazioni indicate» nelle fatture acquisite presso i clienti della ditta P.G. di Pompilio Giovanni fossero «effettivamente avvenute, con conseguente produzione di reddito in favore del contribuente».

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Pompilio ha resistito con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

4) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992. 1.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe viziata da nullità per omessa motivazione.

2. Con il secondo mezzo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonchè dell’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972. 2.1 Si rimprovera alla Commissione di secondo grado di avere, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, erroneamente escluso la valenza presuntiva dei dati raccolti dall’ufficio accertatori presso terzi e la loro idoneità a spostare sul contribuente l’onere di dimostrare l’infondatezza della pretesa tributaria.

3. Il primo motivo è infondato. 3.1 A sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n.

5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del cd. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n.

4) c.p.c.- di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa od incomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della stessa; con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis , Cass. Sez. Un. 19881/2014 , Cass.n. 12241/2020, Cass. n. 7090/2022 , Cass. n. 8699/2022 , Cass.

Sez. Un. n. 37406/2022). In particolare, si definisce apparente si definisce ”apparente“ lamotivazione che, sebbene riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, risultando obiettivamente inidonea a far conoscere l’iter logico seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sì da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ad opera dell’interprete, al quale non può essere lasciato il còmpito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr.Cass.

Sez. Un. n. 2767/2023, Cass. n. 6758/2022, Cass.n. 13977/2019, Cass. Sez. Un. n. 22232/2016, Cass.Sez. Un. n. 16599/2016). 3.2 Nel caso di specie, deve escludersi che ricorra alcuna delle gravi anomalie innanzi descritte. 3.3 Invero, la CTR ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate per l’assorbente rilievo che «l’Ufficio non (avev) a fornito alcun elemento idoneo per ritenere che le prestazioni indicate in detta documentazione (fosser) o effettivamente avvenute, con conseguente produzione di reddito in favore del contribuente». 3.4 Da quanto precede appare evidente come la motivazione dell’impugnata sentenza non solo esista materialmente, ma, pur nella sua stringatezza, sia anche perfettamente intelligibile e non presenti profili di palese illogicitào irriducibile contraddittorietà, in tal modo raggiungendo la soglia del «minimo costituzionale». 3.5 Risulta, infatti, chiaro che il giudice di seconde cure ha posto a base del «decisum» il ritenuto mancato assolvimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria dell’onere probatorio su di essa asseritamente gravante. 3.6 Giova, inoltre, ribadire che il vizio motivazionale comportante la nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 36, comma 2, n. 4), delD.

Lgs. n. 546 del 1992 - norma speciale del processo tributario che nel giudizio civile ordinario trova il suo corrispondente nell’art. 132, comma 2, n.

4) c.p.c.- deve emergere dal testo stessodella decisione, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, onde nessun rilievo può essere attribuito, sotto questo aspetto, all’eventualmente erronea o incompleta valutazione degli atti e documenti di causa compiuta dal giudice di merito (cfr.Cass. n. 3376/2024, Cass. n. 36135/2023 , Cass. Sez. Un. n. 19881/2014, Cass.Sez. Un. n. 8053/2014).

4. Il secondo motivo è fondato. 4.1 Come si è visto in sede di scrutinio della precedente censura, la CTR ha affermato che da parte dell’Agenzia delle Entrate non era stato «fornito alcun elemento idoneo per ritenere che le prestazioni indicate in detta documentazione (fosser) o effettivamente avvenute». 4.2 Così statuendo, il collegio d’appello ha addossato all’Amministrazione l’onere di offrire idonei elementi di riscontro della veridicità dei dati contenuti nelle fatture acquisite presso clienti della ditta G.P. di Pompilio Giovanni nel corso di controlli incrociati effettuati nei loro confronti; fatture di cui il contribuente aveva denunciato la falsità. 4.3 Ora, premesso che in sentenza non viene affatto esclusa l’utilizzabilità di tali documenti - essendosi, in proposito, la Commissione regionale genericamente limitata ad accennare alla «pendenza di un giudizio penale avverso il proprio commercialista (laddove per proprio deve evidentemente intendersi quello che prestava assistenza contabile al Pompilio -n.d.r.) e i presunti autori di dette fatture»-, va notato che le argomentazioni sulle quali essa poggia si rivelano giuridicamente erronee, alla luce dell’orientamento di legittimità formatosi «in subiecta materia», da ritenere ormai consolidato. 4.4 È stato, infatti, ripetutamente statuito da questa Corte regolatrice che, una volta acclarata l’esistenza di attività non dichiarate, anche mediante presunzioni semplici originate dagli accertamenti condotti presso terzi e dai dati e dalle notizie che l’Ufficio abbia appreso all’esito degli stessi, il meccanismo innescato dai controlli erariali genera gli effetti propri della prova per presunzioni della condotta evasiva, rispetto alla quale non solo non è all’opposto invocabile la regolarità formale della contabilità tenuta dal contribuente, ma neppure è sostenibile che l’Amministrazione debba assolvere un onere probatorio ulteriore, avendo essa adempiuto il proprio còmpito attraverso gli elementi indiziari posti a base dell’accertamento e spettando, invece, al contribuente, in conformità alle regole generali fissate dall’art. 2697c.c., dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria (cfr.

Cass. n. 23780/2022, Cass. n. 12403/2021, Cass. n. 34081/2019, Cass. n. 18232/2016). 4.5 Dai suenunciati princìpi di diritto, che vanno qui ribaditi, si è discostata la Commissione di secondo grado, la quale, a fronte di fatture acquisite dagli accertatori presso terzi clienti della ditta G.P. di Pompilio Giovanni , documentanti operazioni commerciali non contabilizzate dalla contribuente, ha posto a carico dell’Agenzia delle Entrate l’onere di fornire ulteriori elementi probatori a sostegno della pretesa tributaria, non considerando che gli indizi da questa addotti a sostegno dell’esistenza di ricavi non dichiarati avevano determinato l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. 4.6 Sussiste, pertanto, il denunciato «error in iudicando».

5. In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso e respinto il primo. 5.1 Deve, pertanto, disporsi, ai sensi dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione della pronuncia gravata, limitatamente alla censura accolta, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi. 5.2 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese d