Cassation court dismisses appeal confirming civil procedure extinction due to lack of opposition to tax debt declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by MFC Consolidazioni SRL against the extinction of the civil proceedings. The lower court declared the process extinguished because the tax authority submitted a declaration of extinction without any opposition from the taxpayer. The court upheld this decision, ruling that the procedural extinction was valid and binding since no party requested the scheduling of a hearing to contest the outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The extinction of civil proceedings following the submission of a declaration of extinction by the tax authority without opposition is final and binding, precluding the scheduling of a hearing to contest the outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23898/2021 R.G. proposto da : MFC CONSOLIDAMENTI SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato BOCCIA NUNZIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNOn.1561/09/2021 depositata il 23/02/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 26/09/2024