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Decreto — n. 26118/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: process extinguished by automatic declaration of extinction under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 26118/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a declaration of extinction issued by the Regional Court of Campania. The lower court ruled that the process ended automatically because the tax authority's list of extinct judgments was transmitted, satisfying the conditions of the new law on shortened litigation times. Consequently, the court dismissed the appeal against this procedural extinction, leaving the case closed without a merits decision.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The process is automatically extinguished upon the transmission of the list of extinct judgments, terminating the litigation without the need for a specific ruling on the merits.

Parole chiave

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automatic extinction shortened litigation times tax authority list procedural closure declaration of extinction legittimazione dell'azionista legittimazione a ricorrere opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
CAMPANIA n.7123/17/2019depositata il 20/09/2019, pronunciata, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
comma 200 della legge n. 197 del 2022
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11221/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ELMA CART Srl, rappresentatae difesa dall’avv. ELEFANTE Tullio avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.7123/17/2019depositata il 20/09/2019, pronunciata, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 24/09/2024