Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following a regional court's finding that the case automatically terminated under the new legislative framework. The plaintiff, the Revenue Agency, argued that the defendant's inclusion in a specific list documented the regular conclusion of the dispute, thereby precluding any further litigation. The court upheld this procedural outcome, ruling that the statutory provisions mandated the extinction of the process without the need for a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a case is listed in the statutory register of extinction, the proceedings terminate automatically, and the court must declare the process extinguished without examining the substantive claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31753/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro IMI SUD LAMINATI SRL, rappresentata e difesa dell’avvocato LOCONTE STEFANO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REGIONALE CAMPANIA n.2481/07/2019 depositata il 20/03/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 26/09/2024