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Decreto — n. 26012/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax authority's declaration of lawsuit extinction due to procedural time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 26012/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by AL DELFINO Srl against the tax authority's declaration that the legal proceedings had extinguished. The lower court ruled that the lawsuit ended automatically because the tax authority transmitted the case to the extinction list under Article 40 of the 2023 decree, noting no formal objection was raised. The court upheld this procedural outcome, confirming that the transmission of the file to the extinction list legally terminated the litigation without requiring a separate ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 186-200, l. n. 197/2022: The transmission of a lawsuit to the extinction list pursuant to the 2023 decree automatically extinguishes the proceedings if no objection is filed within the prescribed timeframe.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation decreto estintivo legittimità automatic termination Agenzia delle Entrate tempo periscrizione impresa in difficoltà

Disposizioni normative citate

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Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
CAMPANIA n.7224/17/2022depositata il 07/11/20 22 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 200, della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, del codice di procedura civile
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8303/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro Soc. AL DELFINO Srl, rappresentatae difesa dall’avv. COPPOLA Paola avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.7224/17/2022depositata il 07/11/20 22 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 26/09/2024