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Decreto — n. 26011/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismisses appeal as tax litigation extinguished by administrative declaration of closure under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 26011/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the tax authority's declaration of closure under the new procedural law. The lower court ruled that the insertion of the case into the closure list documented the regular termination of the dispute without any pending objections. Consequently, the appeal was dismissed because the underlying legal controversy had already been resolved by the administrative act.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax litigation is extinguished upon the tax authority's declaration of closure, barring further appeals unless parties request a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinguishment administrative closure declaration tax procedure law 2022 civil procedure hearing request tax authority declaration procedura giudiziaria tributaria tempestività tributaria assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17323/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentatae difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro IN GIRO SRL(in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Gennaro BARRA) rappresentata e difes a dall’Avv. Fabio FALCONE avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. CAMPANIA n. 268 / 0 2 / 20 2 2 , depositata il 1 1 / 0 1 /20 2 2 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 26/09/2024 I