Cassation court dismisses appeal against extinction of civil proceedings due to administrative act listing. The court rules the process ended by law. The appeal is rejected as the procedural extinction is final.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the Revenue Agency against a lower court's declaration of procedural extinction. The lower court found that the insertion of the case into an administrative list by the Revenue Agency constituted a regular termination under specific legislative provisions, leaving no pending litigation. Consequently, the court upheld the extinction ruling, rejecting the agency's argument that the process remained active.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a case into an administrative list by the Revenue Agency constitutes a regular termination of civil proceedings, thereby extinguishing the process and shifting costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11552/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ERREGAME SpA, rappresentata e difesa dall’avv. IASONNA Stefania avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.156/23/2019 depositata il 15/01/2019, pronunciata, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 25/09/2024