Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to extinction of proceedings under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following a request by the Tax Agency to fix a hearing date. The lower court had already determined that the case ended under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022, which governs the extinction of litigation regarding the declaration of extinction of judgments. Consequently, the appeal against the tax assessment was dismissed because the procedural basis for the lawsuit no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 e 200, della legge n. 197 del 2022; When a court records the regular definition of a dispute in the prescribed forms and notes the absence of a denial, the proceedings are extinguished, and the parties may request a hearing to be fixed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6767/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SOC. VULCANAIR SpA, rappresentata e difesa dall’avv.toALLODI VARRIALE Gaetano avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.9089/16/2019 depositata il 04/12/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 25/09/2024