Court declares civil litigation extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following a procedural order by the Regional Court of Campania. The lower court ruled that the insertion of the case into a specific list by the Revenue Agency constituted a regular definition of the dispute under new legislation. Consequently, the process terminated automatically, leaving the party who advanced the costs responsible for the expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a dispute is formally listed for extinction under specific statutory conditions, the judicial process terminates automatically without the need for a formal ruling of extinction, and the party who advanced costs bears the expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25789/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SIFIN SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato BERARDI LUIGI FERDINANDO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.2380/ 13/ 2021 depositata il 16/03/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 26/09/2024 I