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Ordinanza — n. 25883/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal after parties reach out-of-court settlement agreement regarding IMU property tax.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25883/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation extinguished following an out-of-court settlement agreement reached between the hotel company and the municipality of Pietrasanta. The parties agreed to recalculate the IMU tax based on a lower cadastral rent previously determined by a tribunal and to pay the resulting balance by January 2024. Consequently, the Court ordered the cessation of the dispute and the full compensation of litigation costs, noting that the specific facts did not warrant the application of the unified contribution rule.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; Art. 1, comma 17, l. n. 228/2012: When parties reach a settlement agreement extinguishing the dispute, the judgment of extinction excludes the application of the unified contribution rule, and the litigation costs are fully compensated.

Parole chiave

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out-of-court settlement IMU property tax extinction of litigation unified contribution rule litigation costs compensation cadastral rent reduction tax dispute resolution calcolo della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
civ., il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 cod.
Art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.
Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt.
art. 295 cod. proc. civ
civ., il ricorrente lamenta la nullità della sentenza perché inficiata dalla violazione dell’art. 295 cod. proc. civ.e dell’art.
art. 112 cod. proc. civ
civ., il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez.
Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672
19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.583/2023 R.G. proposto da : HOTEL MONDIAL HP S.R.L., elettivamente domiciliato in Firenze,Piazza de' Frescobaldi n. 4, presso lo studio dell’avvocato PISTOLESI FRANCESCO (PSTFNC65R04D612T) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GINANNESCHI SIMONE (GNNSMN78M31F656B), MICCINESI MARCO (MCCMRC56R13D612C) -ricorrente- contro COMUNE DI PIETRASANTA, elettivamente domiciliato in VIAREGGIO VIA NINO BIXIO, n. 32, presso lo studio dell’avvocato CUPIDO VINCENZO (CPDVCN77A13L833J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana -FIRENZE n. 750/2022 depositata i l 27/05/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza in epigrafe indicata, ha acco lto parzialmente l’appello proposto dal Comune di Pietrasanta nei confronti dell’odierno ricorrente, proposto avverso la sentenza n. 639/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, sez. 3 ( pubblicata il 09/10/2019),la quale aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 3716 – 13/11/2018 relativo all’IMU 2013, con il quale il comune aveva richiesto il pagamento di somme in ragione del ritenuto parziale omesso versamento dell’IMU dovuta per l’anno 2013(pari a euro 17.727,00 oltre ai relativi interessi, e sanzione per “insufficiente pagamento” in misura pari al 30% dell’imposta accertata, ossia per euro 5.318,00), in riferimento alla struttura alberghiera, di cui è proprietaria la ricorrente, sita a Pietrasanta (LU), Via Duca della Vittoria n. 129, censita al Catasto Fabbricati alfoglio 35, particella 120, subalterno 3. 1.1.

In particolare, la CTR ha ritenuto che l a Commissione tributaria provinciale avesse erroneamente ritenuto che la rendita catastale rettificata (in euro 55.496,00 ) con provvedimento del 26/5/2009, notificato il 27/02/2018, non avesse efficacia ai fini della determinazione dell’IMU relativa all’anno 2013, atteso che la rendita è efficace retroattivamente, e che non essendovi un termine di decadenza, la notifica, sebbene avvenuta nove anni dopo, fosse da ritenersi efficace. Ha indi concluso che , nell’avvi so di accertamento impugnato,l’IMU fosse stata determinata facendo riferimento non alla rendita di € 55.496,00, ma a quella di € 55.608,00, proposta dal tecnico con il DOCFA del 20/2/2015, a seguito di diversa distribuzione di spazi interni, ma che, trattandosi di rendita proposta nel 2015 per lavori di cui si ignora l’epoca di realizzazione, essa non fosseapplicabile per la determinazione dell’IMU 2013.

In parziale accoglimento del ricorso, pertanto, ha ritenuto che l’IMU del 2013 dovesse essere determinata sulla base della rendita di € 55.496,00.

2. Avverso la suddetta sentenza Hotel Mondial HP S.R.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso il comune intimato.

3. In data 6/9/2024 le parti hanno depositato memoria contenente istanza di cessazione della materia del contendere. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la nullità della sentenza perché inficiata dalla violazione dell’art. 295 cod. proc. civ.e dell’art. 39, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, sull’assunto che la CTR non ha disposto la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato della controversia pregiudicante, pendente in grado di appello, sorta dall’impugnazione dell’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato la rendita catastale della struttura alberghiera di proprietà della contribuente da euro 32.206 a euro 55.496.

2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 cod. proc. civ. , sulla domanda con cui la contribuente ha chiesto di ricalcolare l’IMU asseritamente dovuta avendo riguardo non alla rendita catastale di euro 55.608,00 utilizzata dall’Amministrazione comunale nell’atto impositivo, ma a quella di euro 52.914,00 rideterminata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca all’esito del giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento catastale n. LU0093992, con statuizione non più suscettibile di riforma in senso sfavorevole alla parte privata a causa della mancata proposizione di appello incidentale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

3. Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 324, 333 e 334 cod. proc. civ., nonché dell’art. 49 del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto dal momento che la statuizione della sentenza n. 841/2018 con cui la CTP ha rideterminato la rendita catastale della struttura alberghiera da euro 55.496,00 a euro 52.914 ,00 è divenuta insuscettibile di riforma in senso sfavorevole alla parte privata, in quanto non impugnata con appello incidentale, i Giudici di appello avrebbero dovuto rilevare la parziale illegittimità dell’avviso di accertamento IMU oggetto del presente giudizio per la parte di imposta eccedente quella dovuta sulla base della “nuova” rendita catastale accertata nella predetta sentenza n. 841/2018 (pari, appunto, a euro 52.914).

4. Il controricorrente ha replicato ai motivi.

5. Con memoria del 6 settembre 2024, le parti hanno comunicato che, in data 26 gennaio 2024, la contribuente e il Comune di Pietrasanta hanno sottoscritto un accordo stragiudiziale (allegato al doc. 1della memoria), con cui, da un lato, l’Amministrazione comunale si è impegnata a ricalcolare l’IMU dovuta sulla base della minor rendita catastale di euro 39.853 rideterminata nel corso del giudizio definito con sentenza n. 79/2024 della commissione tributaria, intervenuto nelle more, e, dall’altro lato, la Società si è impegnata a versare l’importo dovuto entro il mese di gennaio 2024. 5.1. Hanno indi concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite di legittimità.

6. La Corte, preso atto dell’accordo intervenuto tra le parti, dispone in conformità e dichiara la estinzione del giudizio tra le parti, con cessazione della materia del contendere ed integrale compensazione delle spese di questa fase di giudizio.

7. Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo in considerazione una causa estintiva del giudizio: il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude difatti l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:

Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672).

P.Q.M.

La Corte dichiara