Cassation court dismisses appeal due to settlement agreement and waiver of costs by both parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following a settlement agreement signed in August 2024 between the appellant and the tax collection agency. The appellant had previously stipulated a conciliation agreement resolving all tax disputes and agreed to pay a lump sum, while the opposing party's lawyer endorsed the withdrawal without reservation. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated with a mutual waiver of all legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is extinguished when the appellant withdraws it following a settlement agreement, and the opposing party's acceptance of the withdrawal without reservation validates the termination with a mutual waiver of costs.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA sulricorso 10103 / 20 1 8 propost o da: UNIONE DELLE IMPRESE NAVALI ARTIGIANE Soc. cooperativa a r.l. ( C.F. : 00275910461), con sede in Viareggio (LU), alla Via dei Pescatori n. 3, in persona del legale rappresentante p.t.Federigi Giancarlo, rappresentata e difesa dall’Avv. Emilio Soppelsa ( C.F. : SPPMLE71C31L833M ; PEC : emilio.soppelsa@pec.avvocatilucca.it;fax: 0584/330424 ), giusta procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Grez Associati s.r.l. in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II n. 18; -ricorrente - contro I CARE s.r.l. (C.F.: 01588020469 ) , con sede in Viareggio, alla Via Pascoli n. 6, in persona del legale rappresentante p.t.
Dott. Pagnini Moreno, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Valerio Pardini ( C.F. : PRDVLR74S08E625Z; PEC : valerio.pardini@firenze.pecavvocati.it ; fax : Avvisi di pagamento Tares –Rinuncia ricorso 055/0466549) ed elettivamente domiciliat a in Roma, alla V ia Francesco Denza n. 27, presso lo studio dell’Avv. Maria Francesca Corradi (C.F. : CRRMFR64L50H501R; PEC : mariafrancescacorradi@ordineavvocatiroma.org;fax: 06/80669164) ; -controricorrente - e Comune di Viareggio; -intimato - -avverso l a sentenza n. 2113/02 / 20 1 7 emessa dalla C TR Toscan a in data 26/09/2017e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.
Andrea Penta. Rilevato che 1. La Unione delle Imprese Navali Artigiane soc. coop. a r.l. impugnava gli avvisi di pagamento notificatile dal Comune di Viareggio per il recupero della minore imposta Tares versata per l’anno di imposta 2013, contestando, tra l’altro, la legittimità dell’imposizione sugli specchi d’acqua.
2. La CTP di Lucca rigettava il ricorso.
3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Toscana rigettava il gravame, affermando che l’aver stipulato un contratto di ormeggio con il diportista non è un elemento di per sé solo sufficiente a trasferire in capo a quest’ultimo l’obbligo tributario gravante sul soggetto titolare della concessione demaniale all’interno del porto turistico.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Unione delle Imprese Navali Artigiane soc. coop. a r.l. sulla base di due motivi. La I Care s.r.l., quale società cui il Comune di Viareggio ha affidato, tra l’altro, il servizio di gestione, accertamento e riscossione della Tarsu, ha resistito con controricorso. Il Comune di Viareggio non ha svolto difese. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per radicale carenza di motivazione o motivazione meramente apparente e conseguente nullità della sentenza per difetto di un requisito di forma indispensabile prescritto dagli artt. 132,secondo comma, n. 4), cod. proc.civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR rigettato il primo motivo di appello senza prendere in considerazione il d.lgs. n. 182/2003 e per non essersi pronunciata sui restanti motivi di impugnazione.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per radicale carenza di motivazione o motivazione meramente apparente e conseguente nullità della sentenza per difetto di un requisito di forma indispensabile prescritto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di indicare a quali delle censure degli atti tributari avesse inteso riferire il richiamo operato alla sentenza della Suprema Corte n. 3829/2009.
3. In data20 agosto 2024, la ricorrente ha depositato nota con la quale ha dedotto: -di aver nel febbraio del 2020 stipulato con il Comune di Viareggio un atto di conciliazione, con il quale le parti hanno concordato un ricalcolo della tassa a partire dal 2014 e, al contempo, definito l’intero contenzioso pendente, ivi compreso il giudizio in oggetto, impegnandosi “ad abbandonare tutti i giudizi suindicati e concordan[do] per la totale compensazione delle spese”; - che l’attuazione dell’accordo prevedeva il pagamento, da parte sua, in un’unica soluzione, entro 20 giorni dalla stipula, di un importo complessivo pari a € 14.228,21, ricevuto il quale il Comune di Viareggio non avrebbe avuto “più nulla a pretendere dal Ricorrente in relazione a tutti gli atti tributari oggetto del contenzioso sopra riepilogato e per tutte le annualità suindicate”; -di aver provveduto al suddetto versamento con bonifico eseguito in favore dell’ente locale lo stesso giorno della stipula della conciliazione (cfr. la relativa attestazione bancaria prodotta sub doc. 8); -che risultava, pertanto, cessata la materia del contendere o, comunque, sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del giudizio.
La contribuente ha, pertanto, rinunciato al ricorso, chiedendo pronunciarsi l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, prendendo atto dell’intervenuta conciliazione e della pattuizione nella stessa contenuta sulla compensazione delle spese di tutti i giudizi pendenti. La nota è stata firmata, oltre che dal difensore della ricorrente, del difensore della I Care s.r.l. per visto e adesione.
4. Ricorrono senz’altro i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio. Sebbene il visto del procuratore dell'altra parte, necessario al fine di pronunciare l'estinzione del giudizio per rinuncia, piuttosto che la declaratoria d'inammissibilità per sopravvenuta mancanza d'interesse (cfr. Cass. n. 14782/2018), non costituisce, in genere, ragione per non far luogo a statuizione sulle spese, nel caso di specie, poiché l'atto di rinuncia riporta espressamente la volontà di rinunciare «con compensazione totale delle spese», il visto senza riserva alcuna apposto dal difensore della ICare s.r.l. deve essere interpretato come accettazione della rinuncia, con l'effetto di cui al quarto comma dell'art. 391 c.p.c. (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18368 del 2022).
L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lat o sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le part