Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25881/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal after settlement agreement reached between parties regarding municipal taxes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25881/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal extinct following the appellant's withdrawal based on a prior settlement agreement. The parties had previously conciliated on tax recalculations, with the appellant paying a lump sum to extinguish all claims. The Court ruled that the withdrawal, accompanied by an explicit agreement on cost compensation, legally terminated the proceedings without applying standard sanctions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal withdrawn with an express agreement on cost compensation is declared extinct, exempting the appellant from the unified contribution typically imposed on losing parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal settlement agreement cost compensation unified contribution extinction of proceedings municipal taxes cassation appeal imposta sulle imbarcazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
deve essere interpretato come accettazione della rinuncia, con l'effetto di cui al quarto comma dell'art. 391 c.p.c. (Cass., Sez.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
l. n. 228 del 2012
art. 391 c.p
deve essere interpretato come accettazione della rinuncia, con l'effetto di cui al quarto comma dell'art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18368 del 2022
(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18368 del 2022).
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023
Cass. n. 14782/2018
Cass. n. 14782/2018), non costituisce, in genere, ragione per non far luogo a statuizione sulle spese, nel caso di specie, poiché l'atto di rinuncia riporta espressamente la volontà di rinunciare «con compensazione totale delle spese», il visto senza riserva alcuna apposto dal difensore della ICare s.r.l.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso 6336 / 20 1 9 propost o da: UNIONE DELLE IMPRESE NAVALI ARTIGIANE Soc. cooperativa a r.l. ( C.F. : 00275910461), con sede in Viareggio (LU), alla Via dei Pescatori n. 3, in persona del legale rappresentante p.t.Federigi Giancarlo, rappresentata e difesa dall’Avv. Emilio Soppelsa ( C.F. : SPPMLE71C31L833M ; PEC : emilio.soppelsa@pec.avvocatilucca.it;fax: 0584/330424 ), giusta procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Grez Associati s.r.l. in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II n. 18; -ricorrente - contro I CARE s.r.l. (C.F.: 01588020469 ) , con sede in Viareggio, alla Via Pascoli n. 6, in persona del legale rappresentante p.t.

Dott. Pagnini Moreno, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Valerio Pardini ( C.F. : PRDVLR74S08E625Z; PEC : valerio.pardini@firenze.pecavvocati.it ; fax : Inviti di pagamento Tari– Rinuncia ricorso 055/0466549) ed elettivamente domiciliat a in Roma, alla V ia Francesco Denza n. 27, presso lo studio dell’Avv. Maria Francesca Corradi (C.F. : CRRMFR64L50H501R; PEC : mariafrancescacorradi@ordineavvocatiroma.org;fax: 06/80669164) ; -controricorrente - e Comune di Viareggio; Fallimento Viareggio Patrimonio s.r.l.; -intimati - -avverso l a sentenza n. 1361 /0 3 / 20 1 8 emessa dalla C TR Toscan a in data 10/07/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Rilevato che 1. La Unione delle Imprese Navali Artigiane soc. coop. a r.l. impugnava tre inviti al pagamento notificatile dal Comune di Viareggio, tramite la società in house Viareggio Patrimonio s.r.l. (incaricata della gestione del servizio di riscossione dei tributi per i rifiuti), con cui venivano liquidati, rispettivamente, l’acconto e il saldo Tari per il 2014 e l’acconto Tari per il 2015, contestando, tra l’altro, la legittimità dell’imposizione sugli specchi d’acqua.

2. La CTP di Lucca rigettava il ricorso.

3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Toscana rigettava il gravame, affermando che doveva applicarsi l’orientamento del giudice di legittimità che valorizza l’”omogeneità” dell’attività cantieristica svolta a terra rispetto a quella svolta in mare, che per aree scoperte si deve intendere tutte le estensioni o superfici spaziali comunque utilizzabili, a prescindere dal mezzo –terrestre o navale – utilizzato per fruire di quella estensione e che era legittimo l’avviso di accertamento anche per la tassa dovuta sugli specchi d’acqua utilizzati per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Unione delle Imprese Navali Artigiane soc. coop. a r.l. sulla base di un unico motivo. La I Care s.r.l., quale società cui il Comune di Viareggio ha affidato, tra l’altro, il servizio di gestione, accertamento e riscossione della Tarsu, ha resistito con controricorso. Il Comune di Viareggio e la Viareggio Patrimonio s.r.l. non hanno svolto difese. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per radicale carenza di motivazione o motivazione meramente apparente e conseguente nullità della sentenza per difetto di un requisito di forma indispensabile prescritto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR rigettato il secondo motivo di appello senza prendere in considerazione il d.lgs. n. 182/2003 e per non essersi pronunciata sui restanti motivi di impugnazione.

2. Con nota del 20 agosto 2024, la ricorrente ha depositato nota con la quale ha dedotto: -di aver nel febbraio del 2020 stipulato con il Comune di Viareggio un atto di conciliazione, con il quale le parti hanno concordato un ricalcolo della tassa a partire dal 2014 e, al contempo, definito l’intero contenzioso pendente, ivi compreso il giudizio in oggetto, impegnandosi “ad abbandonare tutti i giudizi suindicati e concordan[do] per la totale compensazione delle spese”; - che l’attuazione dell’accordo prevedeva il pagamento, da parte sua, in un’unica soluzione, entro 20 giorni dalla stipula, di un importo complessivo pari a € 14.228,21, ricevuto il quale il Comune di Viareggio non avrebbe avuto “più nulla a pretendere dal Ricorrente in relazione a tutti gli atti tributari oggetto del contenzioso sopra riepilogato e per tutte le annualità suindicate”; -di aver provveduto al suddetto versamento con bonifico eseguito in favore dell’ente locale lo stesso giorno della stipula della conciliazione (cfr. la relativa attestazione bancaria prodotta sub doc. 8); -che risultava, pertanto, cessata la materia del contendere o, comunque, sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del giudizio.La contribuente ha, pertanto, rinunciato al ricorso, chiedendo pronunciarsi l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, prendendo atto dell’intervenuta conciliazione e della pattuizione nella stessa contenuta sulla compensazione dellespese di tutti i giudizi pendenti.

La nota è stata firmata, oltre che dal difensore della ricorrente, del difensore della I Care s.r.l. per visto e adesione.

3. Ricorrono senz’altro i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio. Sebbene il visto del procuratore dell'altra parte, necessario al fine di pronunciare l'estinzione del giudizio per rinuncia, piuttosto che la declaratoria d'inammissibilità per sopravvenuta mancanza d'interesse (cfr. Cass. n. 14782/2018), non costituisce, in genere, ragione per non far luogo a statuizione sulle spese, nel caso di specie, poiché l'atto di rinuncia riporta espressamente la volontà di rinunciare «con compensazione totale delle spese», il visto senza riserva alcuna apposto dal difensore della ICare s.r.l. deve essere interpretato come accettazione della rinuncia, con l'effetto di cui al quarto comma dell'art. 391 c.p.c. (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18368 del 2022).

L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lat o sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le par