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Ordinanza — n. 25867/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to parties' settlement agreement waiving the right to appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25867/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The parties reached a settlement agreement waiving their right to appeal the lower court's decision. Consequently, the Court of Cassation declared the cassation appeal and counter-appeal extinguished without substantive review of the administrative law issues. The judgment confirmed that the procedural requirement for a formal renunciation note was met, leading to the dismissal of the case.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: A settlement agreement where parties mutually renounce their appeals extinguishes the proceedings, precluding the application of the unified contribution fee for non-succumbing parties.

Parole chiave

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settlement agreement extinction of proceedings renunciation of appeal unified contribution fee administrative law Cassation appeal waiver of rights lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
Art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 2, comma 1, D.M. n. 37/1997
37/1997, in attuazione dell’art. 2-quater, comma 1, del d.l.
Art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564/1994
37/1997, in attuazione dell’art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564/1994, conv.
art. 390 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso 144 82 / 20 23 propost o da: COMUNE DI POZZUOLI (C.F.: 00508900636), con sede in Pozzuoli (Na), alla Via Tito Livio n. 4, in persona del Dirigente dell’Avvocatura, D ott.ssa Anna Sannino, a ciò delegata con decreto sindacale n. 12 del 18/02/2020 e con successivo decreto sindacale di conferma n. 59216 del 19/07/2022, e rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al ricors o , dall’Avv. Achille Iroso (C.F.: RSI CLL 77T02 F839 X) del foro di Nola (Na) edelettivamente domicilia in Roma (00155) , alla Via V.G.

Galati n. 100/C , presso lo studio dell’Avv. Anna D’Alise (C.F.: DLS NNA 73D54 F839W ; fax : 06/40817427;indirizzo pec: annadalise@ordineavvocatiroma.org) ; -ricorrente - contro LEGA NAVALE ITALIANA - SEZIONE DI POZZUOLI ASD ( C.F.: 96007970633), con sede legale in Pozzuoli (NA), alla V ia Napoli, 147, in Avviso accertamento Tari –Rinuncia ricorso persona del suo presidente p.t., Giuseppe Dante ( C . F: DNTGPP56T25G964S), nato a Pozzuoli (NA) il 25.12.1956, rappresentata e difesa dalla Prof. Avv. Dott. Paola Coppola(C . F . : CPPPLA62H50F839A ; fax: 0815529597; pec: paolacoppola1@avvocatinapoli.legalmail.it) ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio, in Napoli alla V ia Santa Lucia n. 173, comeda procura speciale in calce al contro ricorso ; -controricorrente - - avverso l a sente nza n. 11 2 / 20 2 3 emessa dalla C TR Campani a in data 09/01/2023e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Rilevato che 1. La Lega Navale Italiana Sezione di Pozzuoli impugnava la sentenza con la quale la C.T.P. di Napoli aveva rigettato il ricorso da essa proposto avverso l’avviso di accertamento per omesso versamento n. 43880 del 20/12/2019 ai fini del recupero della TARI 2016, oltre sanzione amministrativa ed interessi. L’avviso di accertamento impugnato era stato preceduto dalla notifica di un prodromico sollecito di pagamento (n. 4927 del 26/02/2019 TARI 2016), ricevuto per notifica dalla Lega Navale in data 20/06/2019 e non impugnato, che, a sua volta, costituiva la conseguenza giuridica dell’annullamento in via di autotutela di un precedente sollecito n. 723 del 12/12/2017.

Tale ultimo annullamento era stato disposto, in quanto, relativamente alla superficie di 15.139 mq, il sollecito riportava una categoria TARI errata, e cioè quella di “Autorimesse, magazzini e depositi senza vendita diretta”, con conseguente emissione di un nuovo sollecito (n. 4927) recante la categorizzazione della superficie all’interno della tipologia “Attività di ormeggio”, con la conseguenza che la CTR Campania, con sentenza n. 9179/20/2019, depositata il 09/12/2019, aveva dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo all’impugnativa del sollecito di pagamento n. 723, in ragione, appunto, dell'annullamento dell'atto da parte del Comune di Pozzuoli in esercizio del cd. potere di autotutela sostituiva.Già in precedenza, peraltro, il detto sollecito era stato annullato dalla CTP di Napoli con sentenza n. 17942/16/2018 in quanto, appunto, la superficie di mq. 15136 (Porto di Pozzuoli) era stata inclusa nella categoria tariffaria “autorimesse, magazzini e depositi senza vendite dirette” di cui alle liste utenze del Regolamento TARI del Comune.

2. La CTR Campania accoglieva il gravame della contribuente, evidenziando che al secondo sollecito di pagamento non poteva che attribuirsi l'identità di un mero "avviso bonario" con cui il Comune, in un'ottica di "collaborazione", invitava il contribuente a versare l'importo nella misura indicata (ex art. 36 Regolamento Tari comune di Pozzuoli per l'anno di riferimento), con la conseguenza che doveva essere riconosciuta al contribuente la mera facoltà, e non l'obbligo, di impugnazione, potendo indirizzare le proprie censure verso il successivo avviso di accertamento, di cui era prevista l’emissione in caso di mancato pagamento del contribuente.

Aggiungeva, sulla premessa che i presupposti di ammissibilità per l’esercizio dell’autotutela sostitutiva erano che l’atto impositivo oggetto di annullamento doveva essere inficiato nella sua validità esclusivamente da vizi di natura formale e che il nuovoatto da emettere “in sostituzione” deve riprodurre il medesimo, identico contenuto sostanziale del precedente annullato, che, nel caso di specie, l’atto successivo, ovvero l’avviso di accertamento, poneva, invece, a fondamento della pretesa un requisito sostanziale differente, costituito dall'inserimento della medesima superficie della pretesa contenuta nel primo sollecito di pagamento in differente categoria.

Concludeva nel senso che il Comune, di fronte al difetto di motivazione già rilevato in sede giudiziale, atteso il limite del vizio sostanziale del difetto di motivazione, non avrebbe potuto emanare l’avviso di accertamento (in sostituzione di quello annullato) ed aveva pertanto esercitato in forma impropria il potere di autotutela sostitutiva.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Pozzuoli sulla base di un unico, articolato motivo. La Lega Navale Italiana Sezione di Pozzuoli ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, D.M. n. 37/1997, in attuazione dell’art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564/1994, conv. in l. n. 656/1994, e 53 e 97 Cost., in riferimento ai principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, per aver la CTR erroneamente, a suo dire, ritenuto che avesse esercitato in forma “impropria” il potere di autotutela sostitutiva.

2. Con nota congiunta del 3 settembre 2024 la Lega Navale Italiana Sezione di Pozzuoli ed il Comune di Pozzuoli, premessodi aver raggiunto un accordo transattivo che prevede, tra l’altro, la rinuncia al ricorso con compensazione delle spese di lite, da cui conseguiva la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione e/o al controricorso, hanno rinunciato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c., al ricorso per cassazione e al controricorso, chiedendo adottarsi i consequenziali provvedimenti di legge, con integrale compensazione delle spese di lite.

Le parti, nonostante avessero già conferito, giuste procure speciali accluse nei fascicoli telematici, ai rispettivi difensori (Avv. Achille Iroso e Prof. Avv. Paola Coppola) specifico mandato a rinunciare al ricorso, hanno sottoscritto personalmente la predetta nota per ratifica ed accettazione del suo contenuto, nonché per espressa rinuncia ai ricorsi ed ai controricorsi depositati. 6.1. Ricorrono senz’altro i presupposti per dichiarare estinto il presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite. L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lat o sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio e compensa integralm