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Ordinanza — n. 25806/2024 — snciv Generato dall'IA

Court corrects Supreme Court order removing erroneous cost award due to material clerical error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25806/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the request to correct a prior Supreme Court order containing a material clerical error. The Congregation of the Sisters of Santa Marta argued that the order incorrectly condemned them to pay litigation costs despite their lack of formal representation. The Court agreed that the error was purely material and allowed the correction of the text to remove the cost award, noting that no party is victorious or vanquished in such administrative corrections.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: A prior judgment containing a mere material error may be corrected by the court of origin, and such correction does not determine a winner or loser for the purpose of allocating litigation costs.

Parole chiave

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material clerical error correction of judgments litigation costs allocation Supreme Court order procedural correction rimborso delle spese restituzione e risarcimento rimborso del debito

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391-biscod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079
ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultimo: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7200/2022 R.G. proposto da : CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI SANTA MARTA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA PIETRO TACCHINI 7, presso lo studio dell’avvocato PICCIOLI ALESSANDRO (PCCLSN63D01H501N) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro SOGET S.p.A. -intimata- avverso ORDINANZAdella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.15436/2021 depositata i l 03/06/2021 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024dal Consigliere FABIO DI PISA; RILEVATO CHE 1. la Congregazione delle Suore di Santa Marta a mezzo del proprio difensore, premesso che con ordinanza n. 15436/2021 depositata il 03/06/2021 questa Corte aveva liquidato le spese a suo carico in favore della Soget S.p.A. sebbene quest’ultima fosse rimasta intimata, ha chiesto la correzione di detta ordinanza mediante espunzione della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite;

2. la Soget S.p.A. è rimasta intimata; CONSIDERATO CHE 1. l’ istanza merita accoglimento atteso che, in effetti, per mero errore materiale è stata emessa detta statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte non costituitasi e che, per ovviare a tale svista, può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali;

2. non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391-biscod. proc. civ. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultimo: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079).

P.Q.M.

La Corte dispone che nella parte motiva dell’ordinanza n. 15436/2021 depositata il 03/06/2021 di questa Corte alle pagg. ottava e nona venga eliminato l’ inciso: ”Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo” e che nel dispositivo venga eliminato l’ inciso: “condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.400,00 oltre spese generali 15% ed accessori”, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 4 luglio 20