Civil procedure case dismissed as extinguished by automatic termination under new law regarding tax litigation deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following the automatic termination of the tax litigation due to the expiration of statutory deadlines. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the new law confirmed the regular conclusion of the dispute without any formal denial. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax litigation case is automatically extinguished by the expiration of procedural deadlines under the new legislative framework, the process terminates without the need for a formal ruling on the merits, and costs remain with the advancing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7524/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro POLIMENO PASQUALE, rappresentata e difesa, nel precedente grado di giudizio, da consulente del lavoro Porcino Paolo Gianluca avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n.2797/07/2022 depositata il 20/09/2022 ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 20/09/202