Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25784/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax appeal notification validity after death of appointed lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25784/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed Michele Vassallo's appeal against a tax agency decision, ruling that the notification of the appeal was valid despite the death of his appointed lawyer. Vassallo argued that the notification at his residence was null because he was domiciled at his lawyer's office, but the court held that the lawyer's death invalidated the domicile declaration, making personal service necessary and legally sufficient. Consequently, the court rejected the claim of violation of defense rights and upheld the lower tribunal's confirmation of the tax assessment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 330 comma 3 c.p.c.; Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.: The death of the appointed lawyer invalidates the declaration of domicile, requiring personal service of the appeal to the party, which cures any procedural defects regarding the location of notification.

Parole chiave

Generato dall'IA
death of appointed lawyer invalidation of domicile personal service of appeal tax appeal notification violation of defense rights nullity of notification Cassation procedure imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 330 comma 3 c.p.c.
8222); «lamorte del procuratore domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione dielezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, comma 3, c.p.c., alla parte personalmente e non aldomicilio fuori circondario delprocuratore costituito» (Cass.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, nullità della sentenza o del procedimento per violazione del diritto di difesa, art.24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 140 c.p.c.
In proposito vale rilevare che anche «l'omissione di uno degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. comporta la nullità della notificazione, sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art.
Art. 156 c.p.c.
Art. 1335 c.c.
156 c.p.c., anche nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto al proprio indirizzo la raccomandata informativa del deposito del piego presso l'ufficio postale ed abbia scelto di ometterne il ritiro determinando lacompiuta giacenza, potendo la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
Art. 24 Cost.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, nullità della sentenza o del procedimento per violazione del diritto di difesa, art.24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 291 c.p.c.
Art. 330 c.p.c.
8222); «lamorte del procuratore domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione dielezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, comma 3, c.p.c., alla parte personalmente e non aldomicilio fuori circondario delprocuratore costituito» (Cass.
Art. 359 c.p.c.
Art. 17 d.lgs. 31/12/1992 n. 546
Art. 49 d.lgs. 31/12/1992 n. 546
Art. 13 DPR n. 115/2002
156 c.p.c., anche nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto al proprio indirizzo la raccomandata informativa del deposito del piego presso l'ufficio postale ed abbia scelto di ometterne il ritiro determinando lacompiuta giacenza, potendo la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 22/04/2016, n. 8222
Cass. 01/06/2018, n. 14100
330, comma 3, c.p.c., alla parte personalmente e non aldomicilio fuori circondario delprocuratore costituito» (Cass. 01/06/2018, n. 14100).
Cass. 04/12/2019, n. 31724
ritenersi superata soltanto se il destinatarioprovi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego» (Cass. 04/12/2019, n. 31724).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23769/2016 R.G. proposto da: VASSALLO MICHELE, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Roberto Ferri in virtù di procura speciale a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Via Ipponio n. 8; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del Lazio n. 1127/28/2015 depositata il 24/02/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delll’11 settembre 2024 dal consigliere Riccardo Rosetti; Rilevato che:

1. Con avviso n. TK5013P08014/2010 l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Roma accertava nei confronti di Vassallo Michele una plusvalenza non dichiarata di euro 78.939,00 derivante da una cessione di un terreno edificabile.

2. Il contribuente impugnò l’avviso di accertamento contestando la modalità di determinazione della plusvalenza e chiedendo IRPEF AVVISO DI ACCERTAMENTO l’annullamento dell’atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma che, con la sentenza 378/22/13 del 07/10/2013 accolse in parte il ricorso.

3. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio che ha accolto il gravame confermando l’accertamento con la sentenza 1127/28/15 del 24/02/2015.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il contribuente, affidandolo a due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso concludendo per il rigetto dell’impugnazione. Con successiva memoria il difensore del ricorrente si è dichiarato antistatario. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, nullità della sentenza o del procedimento per violazione del diritto di difesa, art.24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. perché la sentenza impugnata avrebbe errato nell’omettere di rilevare che l’Agenzia delle Entrate aveva tentato la notifica dell’atto di appello presso la residenza dello stesso Michele Vassallo e quindi in luogo diverso da quello prescritto dalla legge perché il contribuente era elettivamente domiciliato presso il difensore; di qui la nullità della notifica e l’illegittimità della declaratoria di contumacia operata dalla Commissione tributaria regionale.

2. Con il secondo motivo di appello il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di legge in relazione agli artt. 291, comma primo, 330 e 359 cod. proc. civ., artt. 17 e 49 d.lgs. 31/12/1992, n. 546. In sintesi, Michele Vassallo sostiene di non avere mai avuto notizia dell’appello, di non aver partecipato al giudizio di secondo grado e che la sentenza impugnata avrebbe errato nel dichiarare la contumacia del medesimo contribuente con conseguente violazione delle norme invocate, dirette a salvaguardare il contraddittorio, atteso che la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto rilevare la nullità della notifica e ordinarne la rinnovazione.

3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché connessi logicamente e giuridicamente, e sono infondati. 3.1. Come rilevato dalla Agenzia delle Entrate e documentato in atti, il difensore di Michele Vassallo nel giudizio di primo grado era deceduto in data 07/01/2014, sicché era legittima e doverosa la notificazione presso la residenza dell’appellato piuttosto che nel domicilio eletto presso lo studio del difensore. In tal senso assume rilievo il costante orientamento di questa Corte secondo il quale «lamorte del procuratore domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione dielezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, comma 3, c.p.c., alla parte personalmente a pena di inesistenza, a meno che l'elezionedi domicilio sia fatta presso lo studio di un professionista la cui autonoma organizzazione gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare tale studio alla stregua di un ufficio.

Tuttavia, se nella dichiarazione lo studio sia indicato come quello di una persona determinata, professionista o meno, la dichiarazione stessa diviene inefficace a seguito dellamorte del domiciliatario, in quanto in tal caso si è voluto attribuire rilievo all'elemento personale e non a quello oggettivo dell'organizzazione, fermo restando che, ove quest'ultima continui ad operare dopo lamorte del procuratore, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente» (Cass. 22/04/2016, n. 8222); «lamorte del procuratore domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione dielezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, comma 3, c.p.c., alla parte personalmente e non aldomicilio fuori circondario delprocuratore costituito» (Cass. 01/06/2018, n. 14100).

In ragione dei principi innanzi richiamati, applicabili in caso di decesso dell’unico procuratore domiciliatario, è da considerarsi legittima la notificazione dell’atto di appello eseguita dalla Agenzia delle Entrate presso la parte personalmente. 3.2. Detta notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza come rilevato dalla sentenza impugnata e come documentato in atti. In proposito vale rilevare che anche «l'omissione di uno degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. comporta la nullità della notificazione, sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., anche nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto al proprio indirizzo la raccomandata informativa del deposito del piego presso l'ufficio postale ed abbia scelto di ometterne il ritiro determinando lacompiuta giacenza, potendo la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. ritenersi superata soltanto se il destinatarioprovi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego» (Cass. 04/12/2019, n. 31724).

4. Il ricorso deve, allora, essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co