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Decreto — n. 25740/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25740/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25740/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28474/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MATARAZZO DI LICOSA ANNA, LEONETTI DI SANTOJANNI TOMMASO, LEONETTI ELISABETTA, LEONETTI DI SANTOJANNI MARCO, rappresentatie difesi dagli avvocati TOZZI SILVANO, DI CAPRIO LUCIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.3849/ 48/ 2015 depositata il 27/04/2015, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato; vista l’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte ai sensi dell’art. 6, del DL n. 193/2016 con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; che ai sensi dell’art. 46 comma 3 d.lgs. n. 546/92, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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art. 46 comma 3 d.lgs. n. 546/92; Decreto — n. 25740/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MATARAZZO DI LICOSA ANNA, LEONETTI DI SANTOJANNI TOMMASO, LEONETTI ELISABETTA, LEONETTI DI SANTOJANNI MARCO, rappresentatie difesi dagli avvocati TOZZI SILVANO, DI CAPRIO LUCIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.3849/ 48/ 2015 depositata il 27/04/2015, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato; vista l’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte ai sensi dell’art. 6, del DL n. 193/2016 con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; che ai sensi dell’art. 46 comma 3 d.lgs. n. 546/92, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Parole chiave

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assistenza amministrativa fiscale contenzioso tributario accoglimento parziale del contribuente differimento dell'imposizione arretrati d'imposta anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 46 comma 3 d.lgs. n. 546/92
193/2016 con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; che ai sensi dell’art. 46 comma 3 d.lgs. n. 546/92, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28474/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MATARAZZO DI LICOSA ANNA, LEONETTI DI SANTOJANNI TOMMASO, LEONETTI ELISABETTA, LEONETTI DI SANTOJANNI MARCO, rappresentatie difesi dagli avvocati TOZZI SILVANO, DI CAPRIO LUCIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.3849/ 48/ 2015 depositata il 27/04/2015, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato; vista l’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte ai sensi dell’art. 6, del DL n. 193/2016 con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; che ai sensi dell’art. 46 comma 3 d.lgs. n. 546/92, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 19/09/2024