Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25738/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal by the taxpayer, extinguishing the proceedings without further costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25738/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished following the taxpayer's voluntary withdrawal of the case. Valente Cristina had previously challenged an Income Tax Office assessment regarding periodic alimony payments, but formally renounced the appeal on July 12, 2024. Consequently, the proceedings terminated without a substantive ruling on the tax qualification, and litigation costs were allocated accordingly.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings without the need for acceptance by the opposing party, and the special unified contribution obligation does not apply to withdrawals.

Parole chiave

Generato dall'IA
voluntary withdrawal of appeal extinction of proceedings unified contribution waiver tax appeal cassation litigation cost allocation imposizione della famiglia responsabilità fiscale solidale dei coniugi tassazione dell'imposta sul reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
La contribuente la ricorrenteha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Va ricordato, infine, che «in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 390 cod. proc. civ
La contribuente la ricorrenteha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 28/05/2020, n. 10140
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio senza necessità di accettazione da parte del controricorrente (Cass. 28/05/2020, n. 10140).
Cass. 05/12/2023, n. 34025
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00755/2017 R.G. proposto da: VALENTE CRISTINA, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce alla memoria di costituzione del nuovo difensore, dall’Avv. Gianfilippo Buccella e con il difensore elettivamente domiciliata in Roma, Via Oslavia n. 39/f presso lo studio dell’Avv. Filippo Carloni; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. di MILANO n. 3416/36/2016 depositata l’08/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024 dal consigliere Riccardo Rosetti; Rilevato che:

1. Con l’avviso di accertamento n. TM8TM8M000076/2014, notificato a Valente Cristina, l’Agenzia delle Entrate accertava per l’anno d’imposta 2009 recuperava a tassazione quanto ricevuto nell’anno in questione dalla contribuente a titolo di assegno periodico all’ex-coniuge e, pertanto, la somma di euro 12.000,00. IRPEF AVVISO DI ACCERTAMENTO 2. Valente Cristina impugnava l’avviso di accertamento alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese assumendo dovesse qualificarsi quanto ricevuto come attribuzione una tantum esente da imposta.

3. La CTP di Varese respingeva il ricorso con la sentenza n. 198/12/15 dell’08/04/2015.

4. La contribuente impugnava la sentenza innanzi alla CTR di Milano; l’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione principale. La CTR di Milano, con la sentenza n. 3416/36/2016 depositata l’08/06/2016 ha rigettato l’impugnazione principale e ha condannato l’appellante a rifondere le spese di lite sostenute dall’Ufficio.

5. Avverso la pronuncia della CTR di Milano, Valente Cristina ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita nei termini con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

6. Con successiva memoria depositata il 12/07/2024 Valente Cristina ha rinunciato al ricorso. Considerato che:

1. La contribuente la ricorrenteha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.. La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio senza necessità di accettazione da parte del controricorrente (Cass. 28/05/2020, n. 10140).

2. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione dell’intervenuta rinuncia al ricorso.

3. Va ricordato, infine, che «in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, l ato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica» (tra le tante Cass. 05/12/2023, n. 34025).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella