Italian tax court declares tax litigation extinguished due to procedural time limits under new 2023 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the administrative act was filed within the strict time limits mandated by the new 2023 decree. The plaintiff, Vasto Srl, challenged the tax authority's decision to list the case for extinction, arguing it violated due process. The court ruled that the procedural requirements were met, confirming the case's termination and assigning costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. 13/2023: The filing of an administrative act within the prescribed period for the extinction of tax litigation proceedings results in the automatic termination of the legal action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16875/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro VASTO SRL (in persona del suo legale rappresentante p.t. Alessandro FALCO) rappresentatae difesa dall’Avv. Riccardo PAGLIARULO avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. CAMPANIA n. 3550 / 07 / 20 22 , depositata il 2 1 / 04 /20 22 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/09/2024 I