Italian tax court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished, ruling that the lower court's decision to terminate the proceedings was legally correct. The case involved a dispute between the Italian Revenue Agency and INGECO SRL regarding the formal extinction of a tax judgment. The court upheld the automatic termination based on the specific provisions of the new tax procedural law enacted in 2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The tax litigation process is automatically extinguished upon the transmission of the judgment list, with procedural costs remaining on the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30456/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro INGECO SRL (in persona del suo legale rappresentante sig. Giuseppe Carandente Sicco) rappresentatae difesa dall’Avv. Settimio di Salvo e dall’Avv. Rocco Travaglino avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. CAMPANIA n. 4192 / 2 5 / 20 2 1 , depositata il 17 / 0 5 /20 2 1 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 24/09/2024 Il