Cassation court dismisses tax appeal regarding registration tax reduction and sanction recalculation after appeal court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by the Bianco sisters against the Brescia Regional Tax Court's decision reducing registration tax and recalculating sanctions. The taxpayers argued that a partial tax reduction should have triggered a total annulment of the assessment, but the court found this interpretation incorrect under Article 37 of D.P.R. 131/1986. Consequently, the court upheld the lower court's finding that sanctions remain due on the reduced amount and dismissed the procedural admissibility claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 37 d.P.R. 131/1986; Art. 360 c.p.c.: A partial reduction of the tax base by a judicial act does not require the annulment of the original assessment; sanctions remain due on the reduced amount, and appeals lacking specific factual grounds for double conformity are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24302/2021 R.G. proposto da : BIANCO MONICA, BIANCO FRANCESCA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA ANTONIO VIVALDI 15, presso lo studio dell’avvocato FURLANETTO MARIADOLORES (FRLMDL59M58H501S) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GALLI ALESSANDRO (GLLLSN56M11F205X) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA, domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
LOMBARDIA, SEZ.DIST.BRESCIAn. 722/2021 depositata i l 22/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. La C.T.R. Lombardia, sez. dist. Brescia, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato l’imposta di registro dovuta in euro 44.460,78 (originariamente euro 76.277,00), con il ricalcolo delle sanzioni sul nuovo importo e la compensazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio di merito;
2. ricorrono in cassazione Monica Bianco e Francesca Maria Bianco con due motivi di ricorso (1- violazione dell’art. 37, d.P.R. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.; 2- violazione degli art. 15, d. lgs. 546 del 1992, 91, 92 e 96 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.);
3. resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso. … Considerato che 1. Le ricorrenti con il primo motivo prospettano una violazione di legge in quanto la C.T.R. riducendo l’importo dell’imposta di registro avrebbe dovuto annullare la cartella impugnata,invitando l’ufficio ad emettere un nuovo atto, di modo tale che le sanzioni non sarebbero dovute. Il motivo è manifestamente infondato. L’art. 37, d.P.R. n. 311 del 1986 prevede che l’imposta di registro è dovuta anche nell’ipotesi di impugnazione del provvedimento giudiziario.
Nel caso in giudizio, come accertato dalla sentenza impugnata e, del resto,pacifico tra le parti, la Corte di appello di Brescia, con sentenza divenuta definitiva, riduceva la base imponibile, in riforma della decisione del Tribunale di Brescia (euro 1.482.026,04, invece di euro 2.542.564,54 della sentenza di primo grado). Conseguentemente la sentenza oggi impugnataha tenuto conto di questa riduzione della base imponibile rideterminando l’imposta di registro in euro 44.460,78 (invece di euro 76.277,00)e ricalcolando le sanzioni sul nuovo ammontare.
In relazione al citato art. 37 d. P. R. n. 131 del 1986: «Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio […] sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato.
Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell’art. 77 all’ufficio che ha riscosso l’imposta». In sostanza l’imposta di registro andrebbe liquidata sulle somme di cui alla decisione del Tribunale di Brescia. Le ricorrenti avrebbero dovuto, pertanto, chiedere la restituzione della somma versata in più come previsto dall’art. 37 e 77, d.P.R. 131 del 1986. Tuttavia, correttamente la sentenza impugnata, in considerazione della riforma della decisione del Tribunale di Brescia ha rideterminato l’imposta sulla base imponibile risultante dalla sentenza definitiva della Corte di appello, in quanto sarebbe illogico far pagare una somma da ripetere, immediatamente, con certezza:
«In tema di registro, l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude che l'imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, equiparando l'ipotesi di presenza, ancora non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza»(Sez. 5- , Ordinanza n. 3617 del 13/02/2020 ; conf., Sez. 5-, Ordinanza n. 32626 del 9/11/2021).
La C.T.R. non doveva, quindi, annullare la cartella come sostenuto dalle ricorrenti, nel ricorso in cassazione, ma ha logicamente applicato la base imponibile per il calcolo dell’imposta di registro come risultante dalla sentenza definitiva della Corte di appello. Infatti, «Il processo tributario ha ad oggetto il rapporto e non la mera illegittimità dell'atto, di talché quest'ultima non comporta sempre ed automaticamente l'accoglimento integrale del ricorso del contribuente, dovendo il giudice esercitare i propri poteri estimativi e anche sostitutivi, provvedendo se del caso a rettificare gli importi richiesti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva annullato integralmente gli avvisi di accertamento, senza procedere alla correzione del risultato dell'accertamento, pur avendo riconosciuto la deducibilità di oneri per canoni di leasing)» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 22770 del 20/07/2022; vedi anche Sez. 5 - , Sentenza n. 22035 del 13/10/2020).
Ne consegue, logicamente,che le sanzioni e gli interessi sono dovuti, come disposto dalla sentenza impugnata, in relazione al nuovo importo, in quanto comunque le ricorrenti non ha nno pagato la somma definitivamente accertata.
2. Con il primo motivo le ricorrenti prospettano anche la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., senza ulteriori specificazioni. Tuttavia, in presenza di una doppia conforme di merito (come nel caso in giudizio)risulta inammissibile il ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.: «Nell'ipotesi di doppia conforme, prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.
5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Sez. 3-, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023, Rv. 667202 -01).
3. Anche il secondo motivo, sulla compensazione delle spese dei giudizi di merito, e sulla mancata condanna ex art. 96, cod. proc. civ. dell’Agenzia, risulta infondato. La C.T.R. ha adeguatamente motivato sia per la compensazione sia per l’insussistenza di una responsabilità ex art. 96, cod. proc. civ. La sentenza evidenzia la correttezza dell’iscrizione a ruolo del credito tributario in relazione all’art. 37, d.P.R. 131 del 1986 e alla decisione della Commissione tributaria provinciale che, in altro giudizio, con sentenza definitiva aveva riconosciuto la correttezza dell’avviso di liquidazione impugnato dalle ricorrenti.
In considerazione della rideterminazione della somma dovuta (da 76.277,00 ad euro 44.460,78 ) la sentenza ha ritenuto di compensare le spese. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in questa sede in quanto adeguatamente motivata. Le ricorrenti sostengono che i ricorsi sono stati accolti (quantomeno per la domanda subordinata di riduzione dell’importo dovuto); invece, anche per la somma di euro 44.460,78 le ricorrenti risultano parzialmente soccombenti in quanto, si legge a pag. 11del ricorso, in via subordinata era stata richiesto sì l o sgravio parziale, “ma comprensivo dell’integrale annullamento delle sanzioni perché non più dovute sulla base di quel titolo”.
4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; consegue il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna le ricorrent i al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di co