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Ordinanza — n. 25512/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls tax tribunal ruling for failure to verify market investment returns for lower tax rate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25512/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Regional Tax Commission's decision regarding a refund of withheld IRPEF taxes. The taxpayer argued that specific pension fund returns should be taxed at a lower rate, but the lower court accepted their calculations without verifying actual market investments. The court ruled that the taxpayer must prove the specific portion of the fund's capital was actively invested on the market to qualify for the reduced tax rate, a burden not met by the documents presented.

Regesto Legislator

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Art. 6 L. 482/1985; Art. 16, 17 DPR 917/1986: The taxpayer bears the burden of proving the specific portion of pension fund capital actively invested on the market to apply the reduced 12.50% withholding tax rate, requiring a concrete analysis of investment results rather than mere reference to employer or fund calculations.

Parole chiave

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IRPEF withholding tax pension fund returns market investment proof reduced tax rate tax burden of proof tax tribunal annulment DPR 917/1986 compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 6 L. n. 482/1985
rendimento, si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della L.
Art. 16, comma 1, lett. a) e 17 DPR n. 917/1986
a), DPR 917/86, 14 bis Dlgs 124/93, 13 D.Lgs.168/01, 38 DPR n.
Art. 6, comma 2 e 48, lett. a) DPR 917/86
rendimento, si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della L.
14 bis Dlgs 124/93
a), DPR 917/86, 14 bis Dlgs 124/93, 13 D.Lgs.168/01, 38 DPR n.
13 D.Lgs.168/01
a), DPR 917/86, 14 bis Dlgs 124/93, 13 D.Lgs.168/01, 38 DPR n.
38 DPR n. 602/1973
a), DPR 917/86, 14 bis Dlgs 124/93, 13 D.Lgs.168/01, 38 DPR n. 602/1973 e 2697 cc, in relazione all’articolo 360, comma 1, n.
2697 cc
602/1973 e 2697 cc, in relazione all’articolo 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. n. 13642/2011
917 » (Cass. Sez. U. n. 13642/2011).
Cass. 28 febbraio 2020, n. 5487
Cass. 20/03/2019, n. 7728
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29480/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa; –ricorrente – contro SPOTORNO PIER GIORGIO, rappresentato e difeso, in virtù di procura specialein calce al controricorso, dall’Avv. Carlo Bassoli, con cuielettivamente domicilia in Roma alla Via San Giovanni Decollato n. 14presso lo studio del dr. Giancarlo Cossu ; –controricorrente – e contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – Rimborso ritenute IRPEF 2008 – indennità di previdenza – ex dipendenti ESSOavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, n. 2585/2/2017, depositata in data 9 maggio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodell’11 settembre 2024dal Consigliere Giuliano Tartaglione; Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con un unico motivo, contro la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio n. 2585/2/2017del 09/05/2017, che, a conferma della sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Roma , rigettò l’appello dell’Ufficio, confermando l’illegittimità della cartella di pagamento n. 09720120002653667, per IRPEF per € 28.265,78 , relativa al recupero di quanto rimborsato al contribuente l’8 aprile 2009 (€ 25.267,09) a titolo di ritenute non dovute sulla indennità maturata quale ex dirigente della ESSO.

Con la sentenza impugnata la CTR premetteva che l’Ufficio aveva in un primo momento accolto la domanda dello Spotorno di rimborso della differenza (€ 25.267,09) tra l’importo delle imposte trattenute a titolo di IRPEF (pari ad € 46.430,76) e l’importo di quelle dovute in base alla sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 13642/2011 (€ 21.163,67), salvo poi iscrivere a ruolo il medesimo importo quale credito indebitamente riscosso. Rilevava, quindi, che il contribuente aveva provato il proprio diritto alrimborso mediante il deposito dell’allegato 4.5 rilasciato dalla cassa di previdenza dirigenti Esso con l’indicazione delle somme accantonate ed il rendimento al 31/12/1998, nonché mediante il prospetto delle imposte trattenute e di quelle effettivamente dovute.

2. Il contribuente resiste con controricorso e ha depositato memorie (in date29- 30/7/2024 e 30/8 - 2/9/2024). Considerato che:

1. Con il primo (ed unico)strumento di impugnazione l’Agenzia delle Entrate deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, comma 2 e 48, lett. a), DPR 917/86, 14 bis Dlgs 124/93, 13 D.Lgs.168/01, 38 DPR n. 602/1973 e 2697 cc, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3c.p.c.». La CTR avrebbe, invero, erroneamente ritenuto provata dal contribuente la natura ed entità dei rendimenti da assoggettare all’aliquota del 12,50%, sulla base di calcoli eseguiti dal contribuente stesso e di un prospetto redatto dal Fondo di Previdenza che, a ben vedere, individuava solo gli accreditamenti periodici in capo al contribuente. Il motivo è fondato. 1.1. Giova premettere che «in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, ad un fondo di previdenza complementare, aziendale, a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario:

a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione, separata, di cui agli artt. 16, comma primo, lettera a) e 17 del D.P.R. n. 917/1986, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della L. n. 482/1985;

b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lettera a) e 17 del D.P.R. n. 917 » (Cass. Sez. U. n. 13642/2011). In sostanza, il rendimento cui applicare la ritenuta del 12,50% è quello netto ‘imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato’, la cui quantificazione deve essere compiuta dal giudice di merito sulla base di una congruente analisi giuridica della fattispecie concreta, che operi l’accertamento della natura e quantità del rendimento che sarebbe stato erogato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) da parte del Fondo l’impiego sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego (ex multis, Cass. 28 febbraio 2020, n. 5487).

In fattispecie analoghe a quella per cui è l’odierno giudizio questa Corte ha affermato che l’onere del contribuente di provare quale sia la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento, non può ritenersi assolto mediante il mero rinvio al conteggio proveniente dal datore di lavoro o dal fondo di previdenza, quando non contengano alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce ‘rendimento’, così da chiarire se si tratti effettivamente di incremento della quota individuale del fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato (Cass. 20/03/2019, n. 7728). 1.2.

Orbene, nella specie la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi appena enunciati. Invero, l’attestazione rilasciata dalla cassa di previdenza dei dirigenti Esso, contenente l’importo delle somme accantonate ed il rendimento al 31 dicembre 1998, ed il prospetto di calcolo eseguito dal contribuente non evidenziano affatto il rendimento conseguito in relazione al concreto impiego sul mercato, da parte del fondo, del capitale accantonato. Manca, in vero , qualsiasi dimostrazione dell’effettivo investimento dei capitali sul mercato finanziario e dei risultati ottenuti, dimostrazione che è a carico del contribuente che voglia avvalersi della ritenuta, più favorevole, pari al 12,50%.

2. S’impone, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, affinché, in diversa composizione, proceda a verificare se una parte delle somme derivasse dal rendimento conseguito, fino al 31.12.2000, dall’impiego sul mercato dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,50%, secondo il meccanismo impositivo dettato dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, nonché provveda alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo e motivato esame e provveda anche a regolare