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Decreto — n. 25467/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 25467/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 25467/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4479/2017 R.G. proposto da : AURORA COSTRUZIONI SRL,elettivamente domiciliata a Roma, Via Sardegna, n. 29 presso lo studiodell'Avv. Chiara Pacifici (C.F.: PCF CHR 72M52 H501R - pec: chiarapacifici@ordineavvocatiroma.org) rappresentata e difesa dall'Avv. Elido Guerrini (C.F.: GRR LDE 36Rl4 I7371 - pec: elido.guerrini@pec.avvocatilucca.it) di Lucca unitamente e disgiuntamente all'Avv. Chiara Pacifici -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Toscana n.1309/2016 depositata il 11/07/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 25467/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AURORA COSTRUZIONI SRL,elettivamente domiciliata a Roma, Via Sardegna, n. 29 presso lo studiodell'Avv. Chiara Pacifici (C.F.: PCF CHR 72M52 H501R - pec: chiarapacifici@ordineavvocatiroma.org) rappresentata e difesa dall'Avv. Elido Guerrini (C.F.: GRR LDE 36Rl4 I7371 - pec: elido.guerrini@pec.avvocatilucca.it) di Lucca unitamente e disgiuntamente all'Avv. Chiara Pacifici -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Toscana n.1309/2016 depositata il 11/07/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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restituzione di prestazioni complementari rimborso delle spese spese di esecuzione indennità di patrocinio spese di assistenza onorari legali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
della Toscana n.1309/2016 depositata il 11/07/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4479/2017 R.G. proposto da : AURORA COSTRUZIONI SRL,elettivamente domiciliata a Roma, Via Sardegna, n. 29 presso lo studiodell'Avv. Chiara Pacifici (C.F.: PCF CHR 72M52 H501R - pec: chiarapacifici@ordineavvocatiroma.org) rappresentata e difesa dall'Avv. Elido Guerrini (C.F.: GRR LDE 36Rl4 I7371 - pec: elido.guerrini@pec.avvocatilucca.it) di Lucca unitamente e disgiuntamente all'Avv. Chiara Pacifici -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Toscana n.1309/2016 depositata il 11/07/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così