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Ordinanza — n. 25432/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal regarding notification nullity and successor liability in debt collection proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25432/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Francesca Gioretti's appeal against a second-instance tax court decision upholding a tax collection notice. Gioretti argued the notice was null due to improper notification forms and claimed joint liability with other partners of a dissolved company. The court rejected these claims, ruling that the collection notice is a purely enforcement act not requiring joint litigation between the company and its partners, and that the new procedural argument was inadmissible for lack of prior deduction.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 65 D.P.R. 600/1973: A tax collection notice is a purely enforcement act not subject to joint litigation between a dissolved company and its partners, and new procedural arguments must have been previously deduced to be admissible.

Parole chiave

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tax collection notice notification nullity dissolved company liability joint and several debt procedural inadmissibility succession in debt civil procedure code opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 4, of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, first paragraph, no. 3, of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 65 of D.P.R. 29 September 1973, no. 600
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 65 d.P.R.
Art. 2313 of the Civil Code
Art. 96, third paragraph, of the Code of Civil Procedure
D’Aquino a termini dell’art. 96, terzo comma cod.
Art. 13, paragraph 1-quater, of D.P.R. 30 May 2002, no. 115
civ., nonché all’importo ulteriore di € 700,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R.
art. 102 cod. proc. civ
civ., nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 102 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 13 May 2024, no. 13051
Cass., Sez. V, 21 October 2021, no. 29481
Cass., Sez. V, 11 May 2016, no. 9527
Cass., n. 32804/2019
Cass., Sez. II, 28 November 2018, no. 30760
Cass., Sez. U., 22 September 2023, no. 27195
Cass., Sez. U., 27 September 2023, no. 27433
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23870/2023 R.G. proposto da: GIORGETTI FRANCESCA (C.F. GRGFNC44B54A632U), rappresentata e difesa giusta dall’ Avv.to GIACOMO GIRIBALDI (C.F. GRBGMR63H06B509C) in virtù di procura speciale allegata a ricorso, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - ADER (C.F. 13756881002) , AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584),in persona legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese ex lege Oggetto: tributi – cartella – litisconsorzio - esclusione N.23870/23 R.G.

Est. F. D’Aquino dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 – controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, n. 699/02/23, depositata in data 13 luglio 2023 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 13 settembre 2024. RILEVATO CHE 1. La contribuente GIORGETTI FRANCESCA ha impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la sottesa cartella di pagamento, deducendo la nullità della notificazione della cartella di pagamento, con conseguente prescrizione del credito.

2. La CTP di Firenze ha accolto il ricorso.

3. La CGT2 del la Toscana , con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello degli Uffici. Ha ritenuto, in particolare, il giudice di appello che la cartella non è stata oggetto di impugnazione e che la prescrizione decorre dalla data di inoppugnabilità della cartella (24 luglio 2018), prescrizione interrotta dalla notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria.La sentenza ha, poi, ritenuto di confermare altra sentenza della stessa CGT2(153/04/2023).

4. Avverso la suddetta sentenza la ricorrente ha promosso ricorso, affidato a due motivi; resistono con controricorso gli Uffici e l’Agente della riscossione.

5. E’ stata emessa in data 21 marzo 2024 proposta di definizione accelerata, opposta dal la ricorrente . La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 102 cod. proc. civ. Osserva parte ricorrente che gli N.23870/23 R.G. Est. F. D’Aquino atti prodromici (cartelle) erano stati notificat i in qualità di erede di Giorgetti Piero, già socio accomandatario di Mugeltex S.a.s. e invoca l’omessa integrazione del contraddittorio tra tutti i soci (oltre alla ricorrente, Giorgetti Giuliano e Giorgetti Francesca).

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n, 600. Osserva parte ricorrente che la notificazione della cartella di pagamento in data 24 maggio 2018 è nulla perché sarebbe dovuta avvenire nelle forme della citata disposizione.

3. Sul primo motivo è stata emessa proposta di definizione accelerata del seguente tenore: «il primo motivo è manifestamente infondato, posto che non sussiste, a seguito del decesso del socio accomandatario di una società in accomandita semplice, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli eredi del socio defunto, come anche nei confronti della società, ove esistente (Cass., n. 8882/2021)». Il ricorrente deduce in memoria, sotto questo profilo, che il litisconsorzio sussiste anche in questo caso, al pari della successione tra società e soci relativamente all’obbligazione già propria di una società cancellata in cui rapporti siano transitati per successione in capo ai soci, con conseguente litisconsorzio tra tutti i soci della società cancellata.

4. Tali argomentazioni appaiono infondate alla luce della superiore considerazione che in questo caso l’atto presupposto non è un avviso di accertamento imputabile per trasparenza a una pluralità di soggetti, bensì una cartella, un atto puramente riscossivo, per cui non vi è litisconsorzio tra società e soci (e tra soci), atteso che l'atto impugnato non comporta alcuna rettifica dei redditi della società e conseguentemente neanche di quelli dei soci, per cui si pone solo una questione di solidarietà passiva exart. 2313 cod. civ. (Cass., Sez. V, N.23870/23 R.G. Est. F. D’Aquino 13 maggio 2024, n. 13051; Cass., Sez. V, 21 ottobre 2021, n. 29481; Cass., Sez. V, 11 maggio 2016, n. 9527).

5. In relazione al secondo motivo la proposta del Consigliere Delegato recita che il motivo è «inammissibile per novità, non essendo la questione stata tracciata nella sentenza impugnata e, quindi, la stessa costituisce questione nuova, in relazione alla quale il ricorrente non ha assolto all’onere di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., n. 32804/ 2019)». La memoria del ricorrente – che, peraltro, non reca traccia della effettiva trattazione della questione in entrambi i gradi del giudizio di merito ai fini della eventuale conversione del motivo in vizio processuale – non può, in ogni caso, sanare vizi originari del ricorso, avendo l’unica funzione di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli(Cass., Sez. II, 28 novembre 2018,n. 30760).

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato previa conferma della proposta, con condanna alle spese, liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato; alla conferma della proposta di definizione accelerata consegue l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 380-bis, terzo comma, 96, commi terzo e quarto cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 22 settembre 2023, n. 27195; Cass., Sez. U., 27 settembre 2023, n. 27433), somme liquidate come da dispositivo. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre spese prenotate a debito; condanna, altresì, il ricorrente al pagamentodell’importo di € 1.200,00 N.23870/23 R.G.

Est. F. D’Aquino a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore di € 700,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per