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Ordinanza — n. 25425/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; case extinguished by debtor's voluntary payment and acceptance of simplified tax settlement scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25425/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished because the debtors voluntarily paid the full amount and formally accepted the simplified tax settlement scheme. Although the appellants raised multiple grounds regarding procedural violations and the application of tax laws, the court prioritized the statutory requirement for case termination upon such voluntary compliance. Consequently, the judgment was not reviewed on the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016; Art. 46 comma 3 del decreto legislativo n. 546/1992: When a debtor voluntarily pays the entire debt and formally requests the simplified tax settlement scheme, the litigation is extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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simplified tax settlement cessation of subject matter voluntary debt payment extinguishment of litigation tax administration procedure attività lucrativa non dichiarata rilevazione e rendicontazione contabili dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016
In via preliminare va dato atto che le ricorrenti hanno depositato , con modalità informatiche, dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, in data 16 – 17 novembre 2023, per intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del decreto legge n.
Art. 46 comma 3 del decreto legislativo n. 546/1992
9.3Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
546/1992.9.4 L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 112 cod. proc. civ
), avendo il giudice di appello erroneamente ritenuto Restrepo Maria Idali o bbligata al pagamento dei debiti sociali e la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 13 gennaio 2023, n. 882
225 del 2016, in ragione dell’avvenuto pagamento integrale del debito rateizzato, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Cass., 13 gennaio 2023, n. 882;
Cass., 20 dicembre 2022, n. 37232
Cass., 20 dicembre 2022, n. 37232).
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782).
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Testo completo

n. 193 del 2016,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016. ENRICO MANZON Presidente GIOVANNI LA ROCCA Consigliere LUNELLA CARADONNA Consigliere – Rel. Ud. 1/12/09/2024C.C. PU R.G.9813/2016 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 FRANCESCO FEDERICI Consigliere - PIERPAOLO GORI Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9813/2016proposto da: Associazione Sportiva Dilettantistica «Latte e Miele», nella persona del legale rappresentante pro tempore , e Restrepo Maria Idali, rappresentatee difese dall'Avv. Vincenzo Pennino, per delega in calce al ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.

Claudia Garcea, in Roma, via S. Pellico, n. 16. - ricorrenti- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella LOMBARDIAn. 4907/ 1 5 , depositata in data 12 novembre 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 2 settembre2024 da l C ons igliere Lunella Caradonna ;

RITENUTO CHE 1.La Commissione tributaria regionale ha rigettato il ricorso proposto dalla Associazione Sportiva Dilettantistica «Latte e Miele» e da Restrepo Maria Idali, in proprio, avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto l’avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2008, con il quale era stata contestata l’omessa contabilizzazione di ricavi, non dichiarati e non documentati, ai fini Ires, Irap ed Iva.

2. L’Associazione Sportivo Dilettantistica «Latte e Miele» e Restrepo Maria Idali, in proprio, hannoproposto ricorso per cassazione con atto affidato aotto m otivi .

3. L'Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Il primo mezzo deduce la violazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.) in relazione all'articolo 38, primo comma, secondo periodo, cod. civ., non avendo il giudice di appello dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento notificato a Restrepo Maria Idaliche non era legale rappresentante all'epoca delle contestate violazioni. 2.Il secondo mezzo deduce la nullità della sentenza (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. ), avendo il giudice di appello erroneamente ritenuto Restrepo Maria Idali o bbligata al pagamento dei debiti sociali e la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. p er la non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.3.Il terzo mezzo deduce la v iolazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), in relazione agli articoli 2495 e 2697 cod. civ., per non avere il giudice di appello considerato che nell'avviso di accertamento mancava una specifica richiesta di pagamento dei debiti sociali e non risultavano allegate le prove a sostegno della fondatezza della pretesa fiscale. 4.Il quarto mezzo deduce la violazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), in relazione agli articoli 7, ultimo comma, legge n. 890 del 1982 e 2697 cod. civ. , per non avere il giudice di appello considerato che non era stata prodotta la ricevuta di ritorno della raccomandata inviata a Brogiato Marco che lo avvisava dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento a mani della moglie Restrepo Maria Idali.

5. Il quinto mezzo deduce l’o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti(articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) in relazione agli articoli 148, commi 2, 3, 5 e 6, e 149, comma 1, del TUIR, non avendo il giudice di appello preso in esame l'accesso dei militari verbalizzanti avvenuto alle ore 22,40e il riscontro relativo allo svolgimento delle attività non lucrative previste dallo Statuto. 6.Il sesto mezzo deduce la v iolazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), in relazione all'articolo 149, commi 1 e 2, TUIR, per non avere il giudice di appello considerato che tale articolo non era applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche. 7.Il settimo mezzo deduce v izio del procedimento (articolo 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), in relazione alla omessa allegazione del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Mantova. 8.L’ottavo mezzo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) riguardante l’ammissibilità dei costi regolarmente documentati ed inerenti l'esercizio di impresa.

9. In via preliminare va dato atto che le ricorrenti hanno depositato , con modalità informatiche, dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, in data 16 – 17 novembre 2023, per intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, notificata all'Agenzia delle Entrate, giusta ricevuta di avvenuta consegna del 29 marzo 2017, in atti, con il quale hanno rilevato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto, in data 3 aprile 2017, era stata presentata istanza di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’articolo 6 del decretolegge n. 193 del 2016, che le somme dovute erano state versate alle prescritte scadenze, l’ultima delle quali di euro 1.427,34 in data 26 settembre 2018 (giusta documenti allegati in atti) e chenulla più era ormai dovuto dalle odierne ricorrenti in relazione all'avviso di accertamento n. T9T030101158/2013, di cui era discussione in questa sede, ed alla intimazione di pagamento n. T9T1PPN00016/2015. 9.1 Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere. 9.2 Ed invero, c ome da orientamento di questa Corte, che qui si condivide e si fa proprio, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, in ragione dell’avvenuto pagamento integrale del debito rateizzato, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Cass., 13 gennaio 2023, n. 882;

Cass., 20 dicembre 2022, n. 37232). 9.3Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992.9.4 L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 giugno 2018, n. 14782).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per la cessazione della ma