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Ordinanza — n. 25413/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal for non-deposited civil appeal under Article 369 of Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25413/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gerardi Alessandro Pasquale inadmissible because the appellant failed to deposit the necessary documents within the prescribed time limit. Although the opposing party, the Tax Agency, had already filed a counter-appeal, the Court exercised its power to order the case's registration solely to declare the appeal inadmissible. Consequently, the appellant was ordered to pay the procedural costs and an additional uniform contribution for the failed appeal.

Regesto Legislator

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Art. 369 cod. proc. civ.; Art. 370 cod. proc. civ.: When an appellant omits to deposit the appeal and required acts, the notified party may request registration to declare the appeal inadmissible, preventing re-filing and recovering costs.

Parole chiave

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non-deposited appeal improcedibility declaration counter-appeal power uniform contribution Civil Procedure Code tax appeal dismissal procedural costs diritto al deposito

Disposizioni normative citate

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Art. 369 cod. proc. civ.
D’Aquino che il ricorso va dichiarato improcedibile e che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; che in caso di improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art. 369 cod.
Art. 370 cod. proc. civ.
civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di fare dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 cod.
Art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l. 24 dicembre 2012, n. 228
1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articol
art. 369 cod. proc. civ
D’Aquino che il ricorso va dichiarato improcedibile e che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; che in caso di improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art. 369 cod.
art. 370 cod. proc. civ
civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di fare dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. III, 1° settembre 2008, 21969
Cass., Sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 29297
III, 1° settembre 2008, 21969; Cass., Sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 29297; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 30 aprile 2015, n. 8805
29297; Cass., Sez. VI, 30 aprile 2015, n. 8805; Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 18 febbraio 2016, n. 3193
8805; Cass., Sez. I, 18 febbraio 2016, n. 3193; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 26 luglio 2019, n. 20327
Cass., Sez. V, 4 dicembre 2023, n. 33884
20327 ; Cass., Sez. V, 4 dicembre 2023, n. 33884); N.13238/23 R.G.
Cass., Sez. U., 17 luglio 2023, n.20621
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13238/2023R.G. proposto da: GERARDI ALESSANDRO PASQUALE –ricorrente non costituito – contro AGENZIA DELLE ENTRAT E (C.F. 06363301001) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, – controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, n. 338/02/22, depositata in data 14 novembre 2022 Oggetto: tributi – ricorso non depositato N.13238/23 R.G.

Est. F. D’Aquino Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 13 settembre 2024. RILEVATO CHE Il contribuente GERARDI ALESSANDRO PASQUALE ha impugnato la sentenza della CTR della Basilicata in oggetto che aveva rigettato l’appello avverso la sentenza della CTP di Potenza che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; che il ricorrente non ha depositato il ricorso nel termine prescritto dall’art. 369 cod. proc. civ. e che l’Ufficio si è costituito con controricorso;

CONSIDERATO CHE fermo l'interesse del controricorrente all'iscrizionedell'affare presso la Corte, il ricorso è da ritenere improcedibile; che è principio affermato da questa Corte che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per Cassazione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso - ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di fare dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione sia nell'interesse del controricorrente al recupero delle spese, sia nell'interesse a che si eviti, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass., Sez.

III, 1° settembre 2008, 21969; Cass., Sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 29297; Cass., Sez. VI, 30 aprile 2015, n. 8805; Cass., Sez. I, 18 febbraio 2016, n. 3193; Cass., Sez. VI, 26 lug lio 2019, n. 20327 ; Cass., Sez. V, 4 dicembre 2023, n. 33884); N.13238/23 R.G. Est. F. D’Aquino che il ricorso va dichiarato improcedibile e che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; che in caso di improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art. 369 cod. proc. civ., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez.

U., 17 luglio 2023, n.20621); P. Q. M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articol