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Ordinanza — n. 25379/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; judgment extinguished by agreement and formal renunciation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25379/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal renunciation of the case, which was accepted by the opposing party. The appellant had previously entered into a settlement agreement with the Region of Tuscana, leading to the withdrawal of the appeal against the tax commission's decision. Consequently, no further ruling on the merits was necessary, and judicial costs were not regulated under the specific provision for non-victorious parties.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: When a party renounces a cassation appeal following a settlement, the judgment is extinguished without the need to regulate costs or apply the contribution unificato rule for non-victorious parties.

Parole chiave

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cassation appeal judicial extinction settlement agreement renunciation of appeal contribution unificato tax litigation judicial costs tassa di promozione del turismo

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.
stante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10140/2020
Cass. n. 6400/2021
Cass. n. 2022
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17757/2020 R.G. proposto da : TERMINAL CALATA ORLANDO s.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA GIOVINE ITALIA, 7, presso lo studio dell’avvocato CARNEVALI RICCARDO (CRNRCR65E19D653G) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati CANEPA LUCIANO (CNPLCN42E11M149E), DE LUCA SARITA (DLCSRT66T46D969R) -ricorrente- contro REGIONE TOSCANA -intimata- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 174/2020depositata il 10/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024dal Consigliere FABIO DI PISA; RILEVATO CHE 1. la società Terminal Calata Orlando s.r.l. ha proposto, sulla base di tre motivi, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 174/02/2020 che aveva confermato la sentenza di primo grado in forza della quale era stata rigettata l’impugnazione avverso l’avviso di accertamento relativo al pagamento per gli anni di imposta 2010 e 2011 dell’imposta regionale per concessioni demaniali;

2. la Regione Toscana pur avendo notificatocontroricorso, non si è costituita non provvedendo a depositare tale atto; CONSIDERATO CHE 1. secondo quanto risulta dalla documentazione in atti la Terminal Calata Orlando s.r.l. ha depositato rinunzia al ricorso in ragione dell’accordo transattivo intercorso con la Regione Toscana –rinunzia oggetto di rituale accettazione - conseguentemente chiedendo dichiararsi l’ estinzione per giudizio per cessazione la materia del contendere;

2. per effetto della intervenuta rinunzia al ricorso in atti oggetto di accettazione va dichiarata l’estinzione del giudizio;

3. stante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.);

4. la tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'a rt. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante Cass. n. 10140/2020; Cass., n. 6400/2021; Cass., n. 2022);

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 27 giugno 2024. La Presidente (Angelina-Maria Perrino)