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Ordinanza — n. 25317/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25317/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25317/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19910/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro I TRE MOSCHETTIERI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO ROSSI (RSSDRN36C19A984K) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLA ROSSI (RSSPLA67R53A345T9) e FRANCESCO CAMERINI (CMRFNC64D03A345F) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ABRUZZO n. 223/2017 depositata il 16/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. La società I Tre Moschettieri SRL impugnava l’avviso di accertamento per IRES 2008, contestando le riprese relative a costi - compensi spettanti agli associati in partecipazione - ritenuti non deducibili dall’Ufficio.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 25317/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Spese a carico di chi le ha anticipate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Parole chiave

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computo dei contributi compensazione della rendita rilevazione e rendicontazione contabili obbligo di versamento supplementare del socio retribuzione non pagata rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19910/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro I TRE MOSCHETTIERI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO ROSSI (RSSDRN36C19A984K) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLA ROSSI (RSSPLA67R53A345T9) e FRANCESCO CAMERINI (CMRFNC64D03A345F) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ABRUZZO n. 223/2017 depositata il 16/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. La società I Tre Moschettieri SRL impugnava l’avviso di accertamento per IRES 2008, contestando le riprese relative a costi - compensi spettanti agli associati in partecipazione - ritenuti non deducibili dall’Ufficio.

2. Entrambe le decisioni di merito sono state favorevoli alla società contribuente.

3. In data 21/05/2019 la parte contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, ed ha allegato la copia della domanda medesima, la ricevuta di presentazione, nonché il modello F24 relativo al pagamento dell’intero importo dovuto. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Vista la documentazione depositata in data 30/07/2024 dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

2. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere atteso che il pagamento era previsto in unica rata e non è intervenuto nei termini diniego di condono.

3. Spese a carico di chi le ha anticipate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese a carico d