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Ordinanza — n. 25315/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax appeal for first-time application of favorable new law regarding non-existent purchase costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25315/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a taxpayer's claim regarding non-existent purchase invoices. The taxpayer successfully argued that a newly enacted law, applied retroactively, should allow cost deductions for expenses not linked to actual transactions. The court ruled that the lower court failed to evaluate this specific legal issue, resulting in the dismissal of the authority's appeal and remittal for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 8 d.l. 2 marzo 2012, n. 16; Art. 360, c.p.c.: The court must examine all arguments raised by the taxpayer, including those based on favorable new laws, even if introduced for the first time in the retrial phase.

Parole chiave

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ius superveniens non-existent invoices tax deduction costs retroactive application omitted pronouncement tax appeal Cassation remittal comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 4, of the Code of Civil Procedure
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 112 of the Code of Civil Procedure
Art. 8 of D.L. 2 March 2012, no. 16
D’Aquino superveniens di cui all’art. 8 d.l.
Art. 14, paragraph 4-bis, of Law 24 December 1993, no. 537
16, intervenuto a novella dell’art. 14, comma 4- bis l.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 6 July 2020, no. 13831
Cass., Sez. V, 11 April 2024, no. 9900
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29882/2022R.G. proposto da: COMUNICARE S.r.l. (C.F. 02308580642 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. ANITA RUSSO (C.F. RSSNTA69M63A509Y) e dall’avv. STEFANO MATETICH (C.F. MTTSFN75M11A509O ) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso i domicili digitali dei difensori e –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001 ), in persona del Direttore pro tempore – intimata - Oggetto: tributi – omessa pronuncia N.29882/22 R.G.

Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 7718/02/21, depositata in data 2 novembre 2021 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 13 settembre 2024. RILEVATO CHE 1. La società contribuente COMUNICARE S.r.l., esercente l’attività di commercio di telefoni cellulari e accessori, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2007 con il quale di accertava l’esistenza di fatture di acquisto per operazioni soggettivamente inesistenti, con ripresa di imposta dirette e IVA, oltre che con applicazione di sanzioni.

2. La CTP di Avellino ha accoltoil ricorso, con sentenza confermata dalla CTR della Campania.

3. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio da questa Corte (Cass., Sez. V, 6 luglio 2020, n. 13831) per nuovo esame , avendo il giudice di appello omesso di valutare gli elementi di prova nel suo complesso, nonché avendo reso una sentenza motivata per relationem alla sentenza di prime cure al di sotto del minimo costituzionale. La CTR della Campania, adita in sede di rinvio, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che non vi fosse prova delle operazioni sottostanti, ritenute operazioni oggettivamente inesistenti.

4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un unico motivo; l’Ufficio intimato non si è costituito in giudizio. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia e violazione dell’art.112 cod. proc. civ., per non essersi il giudice di appello pronunciato sulla deducibilità dei costi. Osserva il ricorrente che la contestazione dell’Ufficio atteneva a fatture soggettivamente inesistenti, per le quali l’Ufficio aveva sostenuto il riconoscimento dei costi a termini dello ius N.29882/22 R.G.

Est. F. D’Aquino superveniens di cui all’art. 8 d.l. 2 marzo 2012, n. 16, intervenuto a novella dell’art. 14, comma 4- bis l. 24 dicembre 1993, n. 537, argomentazione che era stata introdotto in sede di ricorso in riassunzione, trascritto per specificità. Nel qual caso, per effetto dello ius superveniens favorevole al contribuente, i costi descritti nelle fatture passive per l’acquisto di merci sarebbero deducibili per il solo fatto che siano stati sostenuti , questione sulla quale il giudice del rinvio non si è pronunciato.

2. Il ricorso è fondato . La società contribuente, totalmente vittoriosa nei precedenti gradi di merito, ha proposto per la prima volta nel giudizio di rinvio – come risulta dalla trascrizione della relativ a questione nel ricorso – l’applicazione dello ius superveniens costituito dall’art. 8 d.l. n. 16/2012, avente portata retroattiva, secondo cui i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso indeduzione delle predette spese (Cass., Sez. V, 11 aprile 2024, n. 9900). L’esame di tale questione p stato omesso dal giudice del rinvio.

3. Il ricorso va accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio per esame dell’applicazione dello ius superveniens , nonché per regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corteaccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del gi