Cassation court dismisses tax authority appeal for lack of reasoning in tax court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax court decision regarding imputed extra-accountable profits. The authority argued the lower court lacked proper reasoning, but the court found the decision merely referenced a prior ruling without explaining its own rationale. Consequently, the appeal was rejected because the original judgment failed to meet the constitutional minimum standard for judicial motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 c.p.c.; Art. 111 Cost.: A judgment is null if it lacks reasoning that makes the decision's foundation perceptible, as mere reference to another decision without specific justification fails the constitutional minimum standard.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22962/2016R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domiciliain Roma, alla via Dei Portoghesi, n. 12 –ricorrente – Contro DE MARIANI VELLEDA, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Tinelli (PEC: giuseppetinelli@ordineavvocatiroma.org ), Maurizio De Lorenzi (PEC: avvocatomauriziodelorenzi@legalmail.it) e Fabio Saponaro (PEC: fabiosaponaro@pec.it), presso lo studio del primo domiciliata, in forza di procura a margine del ricorso, in via di Villa Severini, n. 54 – controricorrente – Oggetto: società a ristretta base –utili extracontabili – imputazione alsocio – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia – sez. staccata di Lecce , depositata il 15 marzo 201 6 , n. 676/2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024 dal Consigliere Luciano Ciafardini; FATTI DELLA CAUSA 1. Come si evince dallo “svolgimento del processo” della sentenza impugnata, DE MARIANI Velleda, in qualità di socia al 40 per cento della DEMARAUTO srl, riceveva la notifica dell’avviso di accertamento con il quale, in ragione della sua partecipazione societaria, veniva accertato maggior reddito a suo carico non dichiarato, con conseguente ripresa fiscale, dipendente dall’avviso di accertamento emesso nei confronti della società per l’anno d’imposta 2007, per maggiori utili extra contabili e in considerazione della ristretta base societaria.
2. La contribuente impugnava l’avviso innanzi alla CTP di Brindisi, per difetto di motivazione, sostenendo che l’eventuale maggiore imponibile poteva essere determinato e attribuito solo quando fosse stato definito il reddito della società. Si apprende dalla sentenza qui impugnata che la CTP di Brindisi accoglieva il ricorso compensando le spese, con decisione che veniva appellata dall’ufficio finanziario.
3. La CTR rigettava l’appello, sostenendo che i primi giudici “correttamente [avevano] osservato che alla ricorrente deve essere attribuito il 40% del maggior reddito di partecipazione rinveniente da quello effettivamente accertato in capo alla srl DEMARAUTO”. La CTR “condivideva” e “confermava” la decisione, aggiungendo che “[q]uestastessa sezione in merito al ricorso deciso ai fini IRES nei confronti della srl DEMARAUTO ha rigettato l’appello parziale proposto dall’Ufficio, ed ha confermato l’impugnata sentenza””. Compensava, quindi, le spese di giudizio.
4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.5. La contribuente resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c. Secondo l’Agenzia delle entrate ricorrente, le motivazioni addotte a supporto della decisione si fonderebbero su argomentazioni che non esplicitano l’iter logico-giuridico seguito per compiere la valutazione sul merito delle censure proposte, in quanto il giudizio finale di rigetto non conterrebbe la descrizione del processo cognitivo fatto proprio dal collegio per giungere ad esso e, dunque, sarebbe sostanzialmente privo di motivazione.
2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia violazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c. La CTR, rinviando alla sentenza emessa dal medesimo collegio nei confronti della società DEMARAUTO srl, aveva ritenuto implicitamente che l’Agenzia delle entrate non avesse sostenuto la pretesa fiscale con un’adeguata prova a fondamento delle riprese contestate, laddove sarebbero state invece legittimamente utilizzate presunzioni fondate sulla documentazione rinvenuta nel corso delle verifiche fiscali.
3. Il primo motivo è fondato e riveste valore assorbente.
4. La CTR si è limitata a rinviare alla decisione da essa stessa assunta con riferimento alla ripresa fiscale operata nei confronti della DEMARAUTO srl(senza neppure specificare con riferimento a quale periodo d’imposta),limitandosi ad affermare di avere, in quella sede, rigettato “l’appello parziale” proposto dall’Ufficio. Manca, dunque, una effettiva (e necessaria) motivazione idonea a rivelare la ratio decidendi sottostante e a rendere comprensibile la regola di giudizio applicata alla controversia. Ciò si pone in palese contrasto con i parametri legislativi evocati a sostegno del motivo articolato dalla ricorrente, anche all’esito della riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale”, la cui soglia – come costantemente confermato a partire dall’arresto delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 – non è raggiunta in caso di motivazione obiettivamente incomprensibile.
Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, rv. 641526-01), “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (da ultimo, in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 9830 del 11/04/2024, rv. 670874 – 01;
Sez. 5, Ordinanza n. 17971 dell’1/7/2024). In particolare, la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione.
5. Non può certo sanare il rilevato vizio di motivazione l’avvenuto deposito, con la memoria illustrativa della ricorrente, dell’ordinanza n. 35552 del 20/12/2023 con la quale la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto contro la decisione assunta dalla CTR in altro giudizio e che la sentenza qui impugnata ha pure richiamato. Nella sentenza impugnata, infatti, manca del tutto l’illustrazione della motivazione della sentenza di primo grado alla quale i giudici di appello hanno fatto rinvio per relationem per fondare la propria decisione.6. In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, il ricorso deve essere accolto, e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. staccata di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. PQM Accoglie il primo motivo di ricorso, e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tri