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Ordinanza — n. 25273/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency's appeal, rejecting late de minimis arguments and invalidating VAT refund due to EU neutrality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25273/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the tax agency's appeal against the regional tribunal's decision to grant a refund of direct taxes and VAT. While the court acknowledged the taxpayer's late arguments regarding state aid de minimis rules, it dismissed them as inadmissible due to the late filing. Conversely, the court ruled that the VAT refund violated EU principles of fiscal neutrality and competition, ordering the case remanded for a new examination of only the direct tax claim.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 3; Art. 57 D.Lgs. 31/1992; Art. 112 c.p.c.; Art. 9, comma 17, L. 289/2002; Art. 1, comma 665, L. 190/2014; Art. 107 TFEU; Art. 110 TFEU: Late submissions on state aid de minimis are inadmissible; VAT refunds for historical tax reductions violate EU neutrality and cannot be granted.

Parole chiave

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state aid de minimis VAT refund neutrality late procedural arguments fiscal competition distortion remand for new trial direct tax restitution EU law supremacy aliquota d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 57 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art.
Art. 112 cod. proc. civ.
546 e dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto tardive le deduzioni contenute in memoria.
Art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289, dell’art.
Art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190
289, dell’art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190, degli artt.
Art. 107 TFUE
Art. 110 TFUE
art. 112 cod. proc. civ
546 e dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto tardive le deduzioni contenute in memoria.
art. 113 cod. proc. civ
civ.), anziché ius superveniens (art. 113 cod. proc. civ.), non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Lav. 6 aprile 2020, n. 7704
D’Aquino periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis (Cass., Sez. Lav. 6 aprile 2020, n. 7704; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 26 giugno 2019, n. 17199
4932; Cass., Sez. VI, 26 giugno 2019, n. 17199).
Cass., Sez. Lav., 12 giugno 2017, n. 14574
17199; Cass., Sez. Lav., 12 giugno 2017, n. 14574; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 2 maggio 2018, n. 10450
14574; Cass., Sez. VI, 2 maggio 2018, n. 10450; Cass., Sez.
Cass., Sez. Lav., 3 maggio 2012, n. 6671
10450; Cass., Sez. Lav., 3 maggio 2012, n. 6671).
Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30927
17563 del 04/07/2018)» (Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30927; conf.
Cass., Sez. V, 17 gennaio 2023, n. 1189
Cass., Sez. V, 17 gennaio 2023, n. 1189).
CGUE, 15 luglio 2015, Nuova Invincibile, C-82/14
CGUE, 18 marzo 2024, PR, C-37/23
CGUE, 17 luglio 2008, Commissione c/Italia, C-132/06
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22557/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001 ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro ITALAPPALTI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore - i ntimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 6779/15/21, depositata in data 20 luglio 2021 Oggetto: tributi – Sisma Sicilia –Imposte dirette – IVA – rimborso -presupposti N.22557/22 R.G.

Est. F. D’Aquino Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Pirone, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 13 settembre 2024. RILEVATO CHE 1. La società contribuente ITALAPPALTI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso di imposte dirette e IVA proposta in data 4 gennaio 2008 relativa alla restituzione del 90% delle imposte versate relativamente agli anni 1990, 1991 e 1992(per i quali una norma agevolativa aveva previsto il versamento del solo 10% del dovuto), deducendo falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289.

2. La CTP di Catania ha accoltoil ricorso.

3. La CTR della Sicilia, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. La sentenza impugnata, dopo avere considerato in parta narrativa tardive le deduzioni dell’Ufficio contenute in memoria, ha ritenuto il diritto al rimborso espressamente riconosciuto dall’art. 1, comma 665 l. 23 dicembre 2014, n. 190 , ove la domanda sia presentata entro il termine biennale decorrente dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31, come nel caso di specie.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; la società contribuente intimata non si è costituita in giudizio. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto tardive le deduzioni contenute in memoria. Osserva parte ricorrente che le questioni dedotte con memoria hanno avuto ad oggetto le violazioni del diritto N.22557/22 R.G.

Est. F. D’Aquino dell’Unione, con particolare riferimento al divieto degli aiuti di Stato, rilevabili di ufficio, attinenti in particolare all’IVA versata e al rispetto, per le imposte dirette, del regime de minimis, questioni che erano peraltro state sollevate sin dal primo grado di giudizio. Osserva, inoltre, parte ricorrente che nelle domande di rimborso l’Agenzia non è attore sostanziale e può introdurre nuovi argomenti di discussione relativi ad ulteriori profili di discussione costituenti fatti impeditivi del diritto al rimborso.In ogni caso, deduce il ricorrente, le deduzioni attenevano alla sopravvenuta decisione del 14 agosto 2015 della Commissione UE, costituente –al pari delle altre decisioni della Commissione UE – fonte di produzione del diritto dell’Unione.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289, dell’art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190, degli artt. 107 e 108 TFUE, dei principi stabiliti dalla Commissione UE con Decisione (UE) 2016/195 C (2015) 5549 final, degli art. 2, 22 Dir. 77/388/CEEE, dell’ordinanza CGUE, 15 luglio 2015, C-82/14, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il diritto al rimborso è compatibile con il divieto degli aiuti di Stato. Osserva parte ricorrenteche i soggetti che svolgono attività di impresa non possono beneficiare delle disposizioni agevolative di cui alla l. 289/2002, trattandosi di disposizioni incompatibili con la disciplina degli aiuti di Stato. In ogni caso, conclude il ricorrente, è necessario che il contribuente rispetti la disciplina de minimis, il cui onere è a carico del contribuente, così come – deduce il ricorrente – l’IVA non sarebbe in alcun modo rimborsabile.

3. Il primo motivo è fondato. Va ribadito il principio, costantemente affermato da questa Corte, che la sopravvenuta decisione della Commissione Europea è immediatamente applicabile trattandosi, ai sensi dell'art. 288 T.F.U.E, di atto normativo vincolante e, dunque, di N.22557/22 R.G. Est. F. D’Aquino ius superveniens, sicché il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito (Cass., Sez. V, 29 aprile 2024, n. 11477; Cass., Sez. V, 21 novembre 2023, n. 32369; Cass., Sez. V, 27 aprile 2021, n. 11038;Cass., Sez. Lav., 30 giugno 2016, n. 13458 ) .

4. Sotto questo profilo, in tema di agevolazioni tributarie erogate a un'impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento de minimis applicabile ovvero se ricorrano le condizioni che rendono l'aiuto compatibile con il mercato interno (art. 107, § 2, lett. b), T.F.U.E.) in quanto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali, con la conseguenza che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del de minimis, che l'ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell'ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 107, § 2. lett.

b) TFUE, di avere la sede operativa nell'area colpita dalla calamità al momento dell'evento ed anche l'assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (Cass., Sez. V, 16 febbraio 2023, n. 4932; Cass., Sez. VI, 26 giugno 2019, n. 17199). La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la sopravvenuta decisione della Commissione UE costituisce nuova difesa (art. 112 cod. proc. civ.), anziché ius superveniens (art. 113 cod. proc. civ.), non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.

N.22557/22 R.G. Est. F. D’Aquino 5. Il secondo motivo è fondato. Come ampiamente osservato dal Pubblico Ministero, l'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 –riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quantoversato, per chi ha già pagato – non operante in materia di Iva, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa, in ragione del combinato disposto dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 e della decisione n. C (2015) 5549 "final" del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiuto di stato, salvo (in ogni caso) il rispetto delle condizioni per gli aiuti de minimiso quelle previste dal Regolamento 994/1998/CE (Cass., Sez.

V , 27 novembre 2019, n. 30927; Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 29905). La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio.

6. Parimenti, l'art. 2, par. 2 Reg. (CE) n. 1998/2006, applicabile al caso di specie - in tema di aiuti di Stato di importanza minore (« de minimis») sottratti all'applicazione degli artt. 87, 88 TCE (artt. 107 - 108 TFUE) -stabilisce che «l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari [...]. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato». La sussistenza delle condizioni per l'esenzione degli aiuti di Stato d'importanza minore (de minimis) deve essere provata dal beneficiario con riguardo non al singolo aiuto, ma al N.22557/22 R.G.

Est. F. D’Aquino periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis (Cass., Sez. Lav. 6 aprile 2020, n. 7704; Cass., Sez. VI, 26 giugno 2019, n. 17199; Cass., Sez. Lav., 12 giugno 2017, n. 14574; Cass., Sez. VI, 2 maggio 2018, n. 10450; Cass., Sez. Lav., 3 maggio 2012, n. 6671). La sentenza non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio e va cassata.

7. Va, peraltro, rilevato che,quanto al rimborso IVA, è ius receptum che «l'art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002 non è applicabile in materia d'IVA atteso che, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del 90 per cento di tale imposta, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, con riconoscimento del diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano, sicché si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, come chiarito dall'ordinanza 15 Luglio 2015 della Corte di Giustizia nella causa C- 82/14 (così Cass. n. 18205 del 16/09/2016; conf. Cass. n. 25278 del 16/12/2015; Cass. n. 16923 del 10/08/2016; Cass. n. 17563 del 04/07/2018)» (Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30927; conf. Cass., Sez. V, 17 gennaio 2023, n. 1189).

8. Tale interpretazione è conseguente all’applicazione del diritto dell’Unione, secondo cui la disciplina interna provoca un meccanismo distorsivo della concorrenza all’interno del territorio nazionale, nonché all’interno dell’Unione, in quanto consente ai soggetti passivi di incamerare somme versate dai consumatori finali e dovute all’Amministrazione finanziaria, cosa che non avviene per altri soggetti passivi (CGUE, 15 luglio 2015, Nuova Invincibile, C-82/14, punti 25- 26; CGUE, 18 marzo 2024, PR, C-37/23, punti 30- 31), non potendosi N.22557/22 R.G. Est. F. D’Aquino introdurre rilevanti differenze di trattamento nel territorio italiano e nel territorio dell’Unione (CGUE, 17 luglio 2008, Commissione c/Italia, C- 132/06, punti 44-45). Non è quindi, consentito il rimborso IVA. Anche sotto tale profilo la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del diritto dell’Unione e sotto questo profilo la statuizione della sentenza impugnata va cassata, sul puntosenza rinvio.

9. Il ricorso va accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio,per nuovo esame della sola domanda di rimborso delle imposte dirette, nonché per regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corteaccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria d