Cassation court dismisses tax appeal regarding notification nullity, rejecting lack of specificity in grounds and preclusive effects of prior judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision declaring a tax notice void due to improper notification. The appellant argued the notice lacked specific references and was sent to a legal entity rather than the individual taxpayer, while the lower court noted a prior annulment of the notice against the company. The court rejected the appeal because the grounds were insufficiently specific regarding the tax debt's status and because the prior annulment judgment already extinguished the claim against the taxpayer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19 d.lgs. n. 546 del 1992; Art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992: The grounds for an appeal must specifically address the merits of the contested act, and a prior judgment annulling the underlying notice against a company extinguishes the corresponding claim against the individual partner by operation of res judicata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21682/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MANZI PIETRO, rappresentato e difes o dall’avv. Antonio Frunzi e dall’avv. Giuseppe Maria Frunzi, in forza di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell’avv. Massimiliano Morichi, in Roma alla via Baldo degli Ubaldi n. 71; -controricorrente – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE IRPEF- intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 7601 / 20 15, depositata in data 2 3 / 0 7 /201 5 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024 dal relatore consigliere Federico Lume.
Rilevato che -Pietro Manzi proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli(CTP) contro una cartella di pagamento emessa per Irpef e contributo al SSN per l’anno di imposta 1994, lamentando l’omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, relativo alla distribuzione di utili al socio da parte della Manzi Olii s.r.l.; -la CTP accoglieva il ricorso ritenendo nulla la notifica dell’avviso di accertamento; - la Commissione tributaria regionale d ella Campania (CTR) rigettava l’appello erariale affermando che nessun motivo di appello era stato proposto sulla circostanza, posta in rilievo dai primi giudici, che la fotocopia del foglio della relazione di notifica prodotta dall'Ufficio fossepriva di qualsiasi riferimento all'avviso di accertamento, al nome del destinatario, al suo indirizzo nonché all'anno di imposta cui era riferito l'avviso; la CTR affermava inoltre la nullità della notifica dell'avviso, in quanto mancava, nella relata, la previa attestazione, nel domicilio fiscale, dell'assenza del contribuente e di persone addette alla ricezione degli atti;l’atto era stato pertanto notificato a tale Cozzolino Gloria, presso la sede di una società a responsabilità limitata, vale a dire ad un soggetto giuridico diverso rispetto al contribuente, socio della società medesima; - la Corte di cassazione, adita dall’Agenzia delle entrate, con l a sentenza n. 19566/2014, accoglieva il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, evidenziando che la CTR aveva errato nel dichiarare inammissibile l’appello, in quanto questo censurava la ritenuta nullità della notifica dell’avviso prodromico altresì allegando la prova della correlazione tra questo e la notificazione; alla luce della pronuncia di inammissibilità, riteneva che gli altri motivi di ricorso, attinenti alle statuizioni di merito rese dal giudice dell’appello, fossero inammissibili; - riassunto il giudizio davanti alla CTR della Campania, questa dichiarava la cessazione della materia del contendere sul presupposto che in atti vi era provvedimento di sgravio emesso dall’Ufficio in data 29/09/2012 per l’intero importo della cartella; - contro tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a tre motivi; - Pietro Manzi resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria; - con ordinanza interlocutoria era ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate Riscossioneche veniva eseguito dall’Agenzia delle entrate, rimanendo AdER intimata; -il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12/07/2024.
Considerato che:
1. Co n il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
4) cod. proc. civ., la ricorrente ded uce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 384 cod. proc. civ., lamentando che la CTR avrebbe disapplicato il principio di dirittoespresso dalla Corte in sede di rinvio,dal quale doveva trarre l’obbligata conseguenza della piena legittimità della cartella a seguito della conferma dell’avvenuta regolare notifica del pregresso avviso di accertamento. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che la CTR avrebbe violato la regola che il ricorso contro la cartella è ammissibile solo per vizi propri e non per vizi dell’avviso presupposto, dando ingresso ad un vizio mai dedotto dalla parte nel ricorso. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 ) cod. proc. civ., infine, deduc e violazione e falsa applicazione degli artt. 14 d.P.R. n. 602 del 1973 e 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, avendo errato la CTR nel dichiarare cessata la materia del contendere in quanto lo sgravio era avvenuto per la pronuncia giudiziale favorevole al contribuente, ai sensi dell’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
2. Il primo motivo di ricorso, con cui si assume che la CTR , accertando la cessata materia del contendere, abbia travalicato i limiti del giudizio di rinvio, in quanto la Corte di cassazione , in sede di cassazione con rinvio,avrebbe accertato la validità della notificazione dell’avviso di accertamento, è infondato. L’assunto si fonda sulla valorizzazione di una singola frase contenuta nellamotivazione della Corte (relativamente alla produzione in appello, da parte dell’ufficio, dell’avviso di accertamento e quindi della prova della inerenza della relata all’avviso) che deve però essere letta nel contesto complessivonel quale è inserita; la pronuncia della Corte ha espressamente accolto il solo primo motivo del ricorso erariale, quello relativo alla violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, per l’errata pronuncia di inammissibilità dell’appello, affermando appunto che la produzione in appello dell’avviso di accertamento implicasse una censura della decisione dei primi giudicisul punto della nullità della notificazione dell’avviso(la CTP aveva infatti ritenuto nulla tale notificazione mancando la prova della correlazione della stessa all’atto notificato), e ritenendo poi che gli altri motivi di ricorso, attinenti alle altre statuizioni rese dalla CTR, fossero inammissibili in quanto queste erano prive di efficacia una volta che i giudici del gravame si erano spogliatidella potestas iudicandi.Si tratta di un’affermazione, quindi , strettamente funzionale all a questione posta dall’unico motivo espressamente esaminato, quello dell’ammissibilità dell’appello; la pronuncia di cessazione della materia del contendere non era quindi preclusa ai giudici del gravame, che, una volta ritenuto ammissibile l’appello, avevano il compito di esaminare l’intera controversia.
3. Il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa erariale assume che la CTR abbia errato nel dare rilievo, in un giudizio relativo alla cartella, ai vizi dell’atto presupposto,dando ingresso ad un vizio non dedotto nel ricorso, va esaminato unitamente al terzo, con cui deduce una violazione degli artt. 14 e 68 d.lgs. n. 546 del 1992, perparziale comunanza di questioni. La CTR ha dato rilevanza, ai fini dell’accoglimento delle ragioni del contribuente, sia al fatto che fosse stato annullato l’avviso nei confronti della società, con sentenza passata in cosa giudicata, sia alla circostanza dell’intervenuto, e conseguenziale, secondo la tesi difensiva, sgraviodella cartella.
Sul punto, il terzo motivo in primo luogo difetta di specificità laddove omette del tutto di riprodurre o anche di riferire, anche solo in sintesi, nelle loro parti rilevanti, gli atti difensivi del giudizio di merito dai quali sarebbe emersa l'eccepita natura dello sgravio effettuato in provvisoria ottemperanza della decisione della CTR né tantomeno il contenuto della cartella di pagamento e del provvedimento di sgravio, al fine di consentire a questa Corte di verificare la fondatezza dei motivi medesimi (Cass. n. 10712/2020), laddove peraltro nel caso di specie appare pacifico trattarsi di una cartella recante una iscrizione a ruolo definitiva e non provvisoria.
Inoltre, costituisce circostanza accertata dalla CTR e comunque pacifica che nel caso di specie l’avviso emesso nei confronti della società sia stato annullato con sentenza passata in cosa giudicata, con conseguente caducazione della pretesa nei confronti del socio, per gli effetti riflessi del giudicato, omettendo l’Agenzia ricorrente di confrontarsi con la questione posta dalla sentenza che è data dagli effetti della caducazione dell’avviso nei confronti della società sulla pretesa nei confronti del socio.Entrambe le questioni valorizzate dalla CTR,peraltro, appaiono estrane e al tema dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, cui si riferisce invero genericamente il secondo motivo di ricorso.
5. Il ricorso deve quindi essere respinto. Alla soccombenza segue condanna al pagamento delle spese di lite. Poiché risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. n. 30/05/2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. n. 1778/2016).
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, spese che liquida in euro 8.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfett